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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta distrattiva per il pagamento del proprio compenso da parte dell’amministratore in ipotesi di conclamato dissesto

13 Novembre 2017

Marianna Geraci, Trainee Lawyer presso Studio Legale Silvestri, Dottoranda di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Cassazione Penale, Sez. V, 23 febbraio 2017, n. 16111 – Pres. Palla, Rel. Morelli

Di cosa si parla in questo articolo

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l’attività svolta, senza indicarne il titolo giustificativo e per di più in epoca di grave dissesto.

Così si è espressa la V° Sezione Penale della Corte di Cassazione, rigettando in quanto infondati i motivi di ricorso proposti dall’amministratore di una S.r.l. fallita condannato per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione di beni e bancarotta documentale.

Il ricorrente, con riguardo al primo addebito, osservava che la condotta reputata come distrattiva sarebbe stata invece priva di qualsiasi rilevanza penale, stante la circostanza per cui le somme liquidate – pur in presenza di una conclamata situazione di dissesto della società – agli amministratori, avrebbero trovato giustificazione nel fatto che questi ultimi fossero al contempo impiegati a tempo pieno nell’impresa di famiglia e percepissero quindi un solo compenso in qualità di soci lavoratori.

In merito al secondo addebito, invece, nel ricorso si sosteneva che la mancata tenuta – nel caso di specie – delle scritture di magazzino non potesse integrare il reato di bancarotta documentale, non essendo tali scritture previste come obbligatorie dalla legge per un’impresa delle dimensioni di quella in esame.

Relativamente alle doglianze prospettate in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, i Giudici di legittimità, pronunciandosi come nell’incipit riferito, spiegano che la circostanza per cui il compenso agli amministratori sia oggetto di regolare delibera da parte degli organi sociali non basti per escludere il delitto contestato, rilevando invece, da un lato, l’assenza di una dimostrazione della congruità di quelle stesse somme rispetto al lavoro svolto e, dall’altro, la liquidazione di quegli stessi emolumenti in un momento per la società e per i suoi investimenti così negativo da richiedere sforzi inusuali per procrastinare l’accesso alle procedure concorsuali.

Infine, per quanto concerne la fattispecie di bancarotta documentale, la Corte, richiamando una precedente pronuncia sul punto (sentenza n. 52219/2014), ricorda come essa sia configurabile anche in presenza di una tenuta irregolare delle rilevazioni contabili di magazzino, non comportando il regime tributario di contabilità semplificata previsto per le imprese cosiddette minori “l’esonero dall’obbligo, previsto dall’art. 2214 cod. civ., di tenuta dei libri e delle scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”.

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