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Giurisprudenza

Revocatoria di rimesse bancarie e mandato irrevocabile all’incasso conferito fuori dal periodo sospetto

28 Gennaio 2020

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 27 novembre 2019, n. 31044 – Pres. Genovese, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Mediante la sentenza de qua la Corte di Cassazione ha innanzitutto confermato il proprio orientamento in materia di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, con particolare riguardo ai profili del termine di decorrenza del cd. periodo sospetto e della prova della scientia decoctionis; in secondo luogo, la Suprema Corte ha sancito l’irrilevanza del mandato irrevocabile all’incasso ai fini dell’esclusione della revocatoria fallimentare delle rimesse operate in conto corrente.

Nella specie, la Corte di Cassazione ha in primo luogo ribadito che, in tema di amministrazione straordinaria, nelle ipotesi in cui “l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza preceda l’emanazione del decreto ministeriale di apertura della procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo” (conf. Cass. 19 gennaio 2016, n. 803). Quanto alla prova della scientia decoctionis, la Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo, secondo cui “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività” e ha precisato come “la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” (conf. Cass. 27 ottobre 2005, n. 20935).

Sul tema del ruolo rivestito dal mandato irrevocabile all’incasso conferito in epoca antecedente alla decorrenza del periodo sospetto, la Corte ha escluso che tale mandato possa assumere rilievo ai fini di escludere la revocabilità delle rimesse sul conto corrente operate, invece, entro il periodo sospetto. Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiaramente statuito che, ai fini della revocatoria fallimentare di tali rimesse – di cui sia stata accertata la funzione solutoria – è “irrilevante la circostanza per il cui il mandato irrevocabile all’incasso sia stato conferito alla banca all’infuori del cd. periodo sospetto, in considerazione del fatto che è la singola rimessa e non tale presunto rapporto ad essere oggetto di declaratoria di inefficacia”. Ciò in quanto, come più volte sostenuto dalla Corte in precedenti pronunce, “gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 della legge fall. indipendentemente dalla revocabilità del mandato” (conf. Cass. 27 aprile 2011, n. 9387).

 

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