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Giurisprudenza

Accordi di ristrutturazione e sindacato del giudice fallimentare

22 Luglio 2020

Giuseppe Boccalone

Cassazione Civile, Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11985 – Pres. Didone, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

In sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis LF, il sindacato del giudice fallimentare si estende oltre la mera verifica formale degli adempimenti previsti dalla legge sino a comprendere anche la valutazione della realizzabilità effettiva dell’accordo stesso.

Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione si inserisce nel solco di una recente corrente giurisprudenziale (cfr. ult. Cass. Civ. 12064/2019), in base alla quale, in sede di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, il giudice fallimentare opera un tipo di verifica di legalità non solo formale, ma anche sostanziale, ivi compresa la effettiva esistenza della garanzia, in termini di plausibilità e ragionevolezza, del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi di legge.

In particolare, la pronuncia in commento prende le mosse dal caso di una società, dapprima dichiarata fallita a seguito della mancata omologazione dell’accordo di ristrutturazione e successivamente soccombente innanzi la Corte di Appello nel giudizio di reclamo ex art. 18 LF, il cui piano proposto non risultava attuabile in ragione del minor importo realizzabile dalla liquidazione dell’attivo ai fini della soddisfazione integrale dei creditori non aderenti all’accordo.

Nonostante la società ricorrente avesse osservato come nessun creditore si fosse opposto al piano presentato e che il controllo dei giudici di merito non dovesse comprendere valutazioni sostanziali, spettando queste ultime ai creditori, la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha valorizzato l’identità della natura concorsuale delle procedure di concordato preventivo e di accordo ex 182-bis LF, richiamando sul punto il precedente di cui alla Cass. Civ. 12064/2019.

Tale assunto comporta la necessità per il giudice di verificare gli aspetti di legalità anche sostanziale del piano proposto dal debitore in termini di attuabilità e fattibilità in ordine alla sua logicità e ciò a prescindere dalla presenza o meno di opposizioni, mediante un giudizio prognostico, anche tenendo conto del futuro possibile inadempimento del debitore.

 

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