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Giurisprudenza

Debenture trust e ammissione allo stato passivo

26 Gennaio 2017

Piergiuseppe Spolaore

Cassazione Civile, Sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25800

Di cosa si parla in questo articolo

Qualora l’emissione obbligazionaria sia modellata sullo schema del c.d. debenture trust, la legittimazione a presentare istanza di insinuazione al passivo nel fallimento della società emittente spetta in via esclusiva al trustee e non ai creditori beneficiari dei titoli obbligazionari.

 

Nel caso in esame, l’emissione obbligazionaria è stata strutturata sulla base del paradigma del c.d. debenture trust, tipico del sistema inglese (nel sistema statunitense: indenture trust), nel quale i titoli obbligazionari sono sottoscritti unicamente da un trustee,a beneficio esclusivo dei creditori (che assumono la posizione di beneficiari). Ciò comporta – come esplicitato, di consueto e anche nel caso di specie, nel regolamento di emissione – la concentrazione dei poteri e delle prerogative tipiche dell’obbligazionista in capo al trustee/fiduciario, in luogo che al creditore ultimo (beneficiario): ne discende che trusteeè legittimato in via esclusiva ad agire, anche esecutivamente, nei confronti della società emittente per il pagamento del credito.

La Cassazione ha disatteso i motivi di ricorso dei creditori-beneficiari, che sostenevano, tra l’altro, l’incompatibilità con il diritto italiano della clausola che prevede la legittimazione esclusiva del trustee.

È il caso di sottolineare che – benché il punto non sia esplicitato in motivazione – la decisione non ha affrontato la tematica del trustc.d. interno in quanto si tratta di trust estero, nella misura in cui il trusteeè soggetto di diritto straniero (presumibilmente inglese), con conseguente applicazione della XV Convenzione de l’Aja(ratificata con l. 16 ottobre 1989, n. 364).

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