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Giurisprudenza

Margini di garanzia nei contratti derivati: le somme anticipate dalla banca devono essere sempre restituite dal cliente

13 Maggio 2014

Avv. Vincenzo La Malfa, Senior Associate, DLA Piper

Cassazione Civile, Sez. I, 08 maggio 2014, n. 9996

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza 9996/2014, che le somme eventualmente “anticipate” dalla banca al cliente al fine di effettuare pagamenti di margini alla Cassa Compensazione e Garanzia in relazione all’operatività in derivati quotati avviata dal cliente, non costituiscono di per sé un “finanziamento” e come tali non sottostanno necessariamente all’obbligo della forma scritta. Piuttosto, si tratterebbe di “sconfinamenti” (oggi individuabili ai sensi dell’art. 121 TUB), la cui restituzione è senza dubbio dovuta da parte del cliente, a prescindere dall’andamento delle operazioni in derivati concluse anche grazie all’intermediazione della banca.

Il Caso

La controversia nasce da operazioni finanziarie su strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati avviate nel primo semestre del 1997 (sotto il regime del d.lgs. 415/1996) da un investitore persona fisica che aveva però dichiarato la propria “alta propensione al rischio e la sua particolare esperienza nelle operazioni in derivati”. Il cliente, in primo grado, era stato fatto oggetto di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova su richiesta della banca, e successivamente si era aperto un giudizio di cognizione a seguito dell’ottenimento di sequestro conservativo di somme da parte dell’istituto bancario. In primo grado, erano state rigettate le difese del cliente, il quale quindi era stato condannato al pagamento di tutto quanto erogato dalla banca alla Cassa Compensazione e Garanzia in adempimento del “conto margini” aperto in nome del cliente in relazione all’operatività su opzioni e altri strumenti finanziari derivati quotati. Successivamente, il cliente aveva opposto appello avverso la sentenza di primo grado, al fine di, tra l’altro, (i) far dichiarare la nullità del contratto di finanziamento sussistente tra lo stesso cliente e la banca (e costituito proprio dalle somme che la banca aveva pagato in nome del cliente presso la Cassa Compensazione e Garanzia per regolare il conto margini e che poi erano state addebitate in altri conti correnti aperti dal cliente sulla stessa banca), per mancanza della forma scritta del relativo contratto; e (ii) richiedere il risarcimento del danno subito dal cliente medesimo per l’assenza di informazioni e sui rischi delle attività borsistiche intraprese nonché per la chiusura improvvisa del rapporto di conto corrente bancario (ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 415/1996).

Il giudizio di Cassazione

Lasciando da parte i motivi della decisione di carattere più strettamente processuali, da un punto di vista sostanziale il ricorso per cassazione del cliente si concentrava sulla violazione e falsa applicazione delle previsioni del d.lgs. 415/1996 circa l’assenza di forma scritta del contratto concluso con la banca, nonché sulla violazione di plurime disposizioni da parte dell’istituto bancario del Regolamento CONSOB n. 10943 del 30 settembre 1997, in modo particolare delle previsioni attinenti agli obblighi informativi e di condotta (pre e post negoziazione delle operazioni) a carico della banca nei confronti del cliente.

La Suprema Corte ha chiarito che il Regolamento CONSOB n. 10943 del 30 settembre 1997 non poteva trovare applicazione ratione temporis, e pertanto non si è soffermata su tutti gli aspetti di ipotesi di violazione di regole informative e di condotta da parte della banca che avrebbero avuto la propria fonte nel suddetto regolamento.

Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto in essere tra le parti, la Corte ha chiarito come lo stesso possa ricondursi ad uno schema che oggi rientrerebbe nello “sconfinamento”, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett (i) del TUB (e cioè “l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa”). Tale operatività, al momento della conclusione delle operazioni, poteva rientrare nello schema del normale mandato, ed in particolare del mandato conferito alla banca al fine di operare tutte le opportune attività di “marginazione” delle operazioni in derivati concluse dal cliente nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia, eventualmente anche anticipando le relative somme ai sensi del disposto dell’art. 1719 del codice civile.

In tal senso, secondo questa decisione della Corte di Cassazione, le regole concernenti gli obblighi di versamento di margini alla Cassa Compensazione e Garanzia sono miranti ad azzerare il rischio di controparte nei mercati finanziari quotati dove vengono applicate ed in tale contesto “i margini di garanzia non costituiscono un prezzo, ma la controprestazione della scommessa (cfr. art. 18, comma 4, d.lgs. n. 415 del 1996) effettuata dall’investitore sull’andamento degli indici di borsa”. Pertanto, conclude la Corte, la presenza dell’intermediario bancario serve ad assicurare in un certo senso l’adempimento del cliente rispetto ai meccanismi di marginazione sopra descritti, fermo restando che “l’obbligazione finale di pagare quanto oggetto dell’opzione grava per definizione sull’investitore, che compire l’operazione speculativa”. Pertanto, anche l’eventuale riconoscimento della nullità del rapporto acceso tra banca e cliente non potrebbe far venir meno l’obbligo per il cliente di pagare tutto quanto fosse relativo alla propria operatività in derivati.

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