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Giurisprudenza

La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testimoni

13 Marzo 2015

Tribunale di Milano, 22 dicembre 2014, n. 15269

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 dicembre 2014, ha ritenuto che la conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testimoni, anche in deroga ai limiti di valore posti dall’art. 2721 c.c., nel caso in cui la qualità delle parti, la natura del contatto ed ogni alta circostanza – compresa la sussistenza di un principio di prova per iscritto, rimasta incontestata dalla controparte – assumano importanza decisiva.

Nel caso di specie, le peculiarità dei rapporti contrattuali nel settore delle imbarcazioni di lusso (tale per cui il valore della domanda appare comunque non ingente se comparato con le possibilità economiche almeno potenziali delle parti in causa) unitamente al principio di prova scritta costituito dalla indiscussa fuoriuscita della somma da conto bancario dell’attrice con l’espressa causale di ‘prestito’, mai contestata negli atti del giudizio, hanno indotto il Tribunale a ritenere ammissibile senza alcun dubbio la prova testimoniale del mutuo (ex art. 2721 cpv. cod. civ.).

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