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Giurisprudenza

Esclusione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di multiproprietà

19 Marzo 2014

Avv. Laura Mazzali, Team Legal Recovery – La Scala Studio Legale

Corte d’Appello di Torino, Sez. I, 07 febbraio 2014

Con la recente sentenza n. 426/2014, la Corte d’Appello di Torino si è pronunciata in ordine ad una rilevante problematica in materia di “Time Sharing”, ovvero di acquisto di periodi di vacanza in multiproprietà.

In particolare, la Corte ha avuto modo di analizzare una spinosa questione: la sussistenza o meno del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita/multiproprietà ed il contratto di finanziamento/mutuo.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’appellante impugnava la sentenza di primo grado chiedendone la riforma per erroneità della stessa, nella parte in cui aveva escluso l’esistenza di un collegamento negoziale fra i contratti di compravendita e di finanziamento; collegamento che avrebbe portato, se accertata la nullità, o annullabilità, od anche soltanto la risoluzione di diritto del contratto di acquisto, ad identici risultati per il contratto di finanziamento.

Sulla scorta delle disposizioni di legge che disciplinano la fattispecie del credito al consumo e delle innumerevoli pronunce della giurisprudenza chiamata a giudicare i profili di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, la Corte D’Appello ha ritenuto corretto affrontare la questione posta al suo vaglio, attraverso l’esame della volontà delle parti, così come si è estrinsecata nel regolamento negoziale, ponendo particolare attenzione – nel rispetto del primo criterio di ermeneutica contrattuale – al contenuto delle clausole contrattuali.

La Corte D’Appello di Torino ha così confermato integralmente l’impugnata sentenza, condividendo i rilievi e le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure: “I due contratti in questione (finanziamento e acquisto del certificato di associazione) non sono reciprocamente condizionati, né uno di essi è subordinato all’altro, né pare ravvisabile la volontà della mutuante di concorrere con il perseguimento di un unico risultato complesso, essendo la stessa rimasta estranea alla vendita (essendosi limitata a consegnare la somma mutuata alla venditrice quale pagamento del prezzo su disposizione dell’acquirente) ed essendo suo interesse solo la conclusione e l’adempimento del contratto di mutuo”.

La Corte ha concluso statuendo che “l’indagine in concreto circa l’esistenza di un collegamento negoziale desumibile dalla ricostruzione della volontà delle parti, non ha avuto esito positivo”.

La pronuncia in commento rafforza, quindi, l’inquadramento giurisprudenziale consolidatosi in materia di collegamento funzionale, statuendo, sulla scorta della volontà estrinsecata dalle parti nel negozio giuridico, non solo l’insussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita/multiproprietà ed il contratto di finanziamento/mutuo, ma anche l’inopponibilità al mutuante delle vicende patologiche del contratto di compravendita.

La Corte ha, inoltre, escluso la possibilità di inquadrare la fattispecie nel c.d. “mutuo di scopo” per il semplice fatto del versamento della somma dalla banca al venditore su delega del mutuatario, tanto più avendo rilevato, nel caso di specie, la totale estraneità della banca al rapporto commerciale con il venditore e l’assenza di un rapporto di esclusiva con il convenzionato.

Il contratto di mutuo, per volontà delle parti, rimane pertanto estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario non potrà opporre al mutuante l’eccezione di inadempimento per rifiutare il pagamento delle rate del mutuo.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di inopponibilità delle eccezioni relative alla compravendita al mutuante, oltre che valida – non potendo la stessa essere considerata vessatoria – è ritenuta dalla Corte d’Appello “indicativa dell’inesistenza di detto collegamento funzionale”.


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