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Giurisprudenza

Clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario e procedimento di esecuzione del bene ipotecato

26 Gennaio 2017

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 26 gennaio 2017, causa C-421/14

Di cosa si parla in questo articolo

1) Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come la quarta disposizione transitoria della Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale) del 14 maggio 2013, che subordina l’esercizio da parte dei consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore della legge che contiene detta disposizione, del loro diritto di proporre opposizione a tale procedimento sul fondamento dell’asserita abusività delle clausole contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale legge.

2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella risultante dall’articolo 207 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, (legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, come modificata dalla Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale), del 14 maggio 2013, poi dal Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (decreto legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione), del 28 giugno 2013 e successivamente dal Real Decreto ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (decreto legge 11/2014, recante misure urgenti in materia fallimentare), del 5 settembre 2014, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata.

Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole.

3) L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:

  • l’esame dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere effettuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le parti, degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far cessare l’utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione;
  • qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo degli interessi ordinari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta ad esso esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva. Nell’ambito di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l’importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d’interesse legale nonché i tassi d’interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato; e
  • per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall’inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell’importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l’applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo.

4) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l’articolo 693, paragrafo 2, della legge 1/2000, come modificata dal decreto legge 7/2013, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l’ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale.

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