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Giurisprudenza

Omogeneità tra TEG e TEGM e rilevanza usuraria della cms

29 Novembre 2017

Tribunale di Torino, 13 settembre 2017, n. 4304 – G.U. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo
I temi più attuali del contenzioso in materia di usura verranno analizzati, anche con il dott. Astuni, nel corso del nostro convegno del 25 gennaio a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’evento raggiungibile al link indicato tra i contenuti correlati.

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Torino, giudice dott. Astuni, convenendo con l’orientamento assunto dalla Cassazione (12965/16, scaricabile al link indicato tra i contenuti correlati), si pronuncia sulla necessaria omogeneità tra TEG e tasso soglia ricavato dal TEGM, nei limiti in cui questa si riferisce ad unità di misura, algoritmo e criteri di calcolo.

Da un lato, infatti, non è possibile stabilire se il singolo prestatore di denaro si sia discostato oltre la soglia di tollerabilità dal costo medio del credito praticato dal sistema bancario-finanziario ed espresso nel TEGM rilevato e pubblicato, se algoritmo e criteri di calcolo del TEG sono differenti da quelli del TEGM da cui è ricavato il tasso soglia.

Dall’altro, appare evidente come la legge n. 108/96 abbia previsto la conoscibilità ex ante del tasso medio del credito rilevato e pubblicato (art. 2 co. 3 legge n. 108/96) non soltanto per i risvolti penalistici dell’usura, ma altresì per consentire all’intermediario bancario-finanziario di pianificare la propria offerta economica nel rispetto della legalità, anche in ragione della grave sanzione civilistica comminata dall’art. 1815 cpv. c.c.. Questa libertà di pianificazione economica viene frustrata, se il confronto debba farsi tra il tasso soglia ricavato dal TEGM pubblicato, seguendo le istruzioni dell’autorità di vigilanza, e un TEG contrattuale ricavato da un diverso algoritmo scelto a posteriori da un perito.

Discostandosi invece dallo stesso orientamento della Cassazione, il Tribunale di Torino ritiene che tutti i costi inerenti all’erogazione del credito devono essere conteggiati ai fini della verifica del TEG, benché non prescritti dalla Banca d’Italia ai fini della rilevazione del TEGM (come è il caso della c.m.s. e di certe polizze assicurative fino all’adozione della versione “agosto 2009” delle istruzioni).

 

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