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Giurisprudenza

L’usura originaria del tasso di interesse per il c.d. extra fido non determina (anche) la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della pattuizione che prevede un saggio di interesse entro i limiti del fido inferiore al tasso soglia

18 Ottobre 2017

Stefano Daprà, Dottore di ricerca in diritto privato, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 15 settembre 2017, n. 21470 – Pres. Dogliotti, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Nei finanziamenti erogati nella forma tecnica dell’apertura di credito in conto corrente il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso c.d. extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell’accordato. In termini più generali, l’art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all’art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all’interno della medesima clausola, che dispone l’applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.

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