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Giurisprudenza

L’assegno bancario privo di data è nullo e vale come mera promessa di pagamento

17 Ottobre 2016

Donato Giovenzana, Legale d’impresa

Cassazione Civile, Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20449

Di cosa si parla in questo articolo

L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento. Per il che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 L.A., in particolare l’onere di deposito del titolo presso la cancelleria del Giudice competente, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare ed a quella causale.

Al riguardo giova ricordare che il R. Decreto del 21/1/1933 n. 1736, all’art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario, fra cui “l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso”. Sempre detto Regio Decreto, all’art. 2, comma 1, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”.

L’assegno senza data è, quindi, radicalmente nullo, essendo privo, appunto, di uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un assegno; tant’è vero che il medesimo costituisce solo una promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto, etc.). Va evidenziato, altresì, che è priva di efficacia l’eventuale delega a completare il titolo (quanto alla data, ma anche al luogo di emissione) in ipotesi conferita dal traente al prenditore (cfr. Cass. 828/1967).

A proposito del disposto del 2° comma dell’art. 58 L.A. (“Il possessore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell’assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli”), l’orientamento pacifico e costante della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la norma, nel richiedere, per l’esperimento dell’azione causale, l’offerta in restituzione ed il deposito del titolo, è rivolta ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare ed a quella causale. Ne consegue che i suddetti adempimenti non condizionano l’esperibilità dell’azione causale quando si tratti di assegno che abbia perduto il proprio valore cartolare per prescrizione, ovvero non abbia mai avuto tale valore, come nel caso in cui sia stato emesso senza uno dei requisiti essenziali, quale la data di emissione. Né, in tali ultima ipotesi, quando si deduca l’intervenuto smarrimento dell’assegno, può subordinarsi l’azione causale all’esperimento della procedura d’ammortamento, non essendo questa ammissibile con riguardo ad un titolo privo dei suoi requisiti essenziali.

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