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Giurisprudenza

Lexitor: il Tribunale di Napoli conferma l’applicazione della sentenza della Corte UE

14 Luglio 2020

Biagio Campagna, Cultore di diritto Bancario presso l’Università “La Sapienza” di Roma

Tribunale di Napoli, 29 giugno 2020

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Napoli che, con sentenza del 29 giugno 2020 n. 4433 del 2020, in sede di appello dice “si” all’applicazione della sentenza Lexitor, rilevando la non sussistenza della distinzione tra costi up front e costi recurring, e conseguentemente il consumatore in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

In base alla sentenza dell’undici settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea emessa a conclusione del giudizio 383/2018, “L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europe e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”, senza distinguere tra costi up front (sostenuti per attività svolte completamente quanto il contratto è concluso) e recurring (relativi a benefici per il mutuatario destinati a prolungarsi per tutta la durata del rapporto).

L’art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CEE recita: “ il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, e tale testo sostanzialmente coincide con quello dell’art. 125 sexies. 1 TUB: “ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Al riguardo il Tribunale di Napoli rileva che si è visto che legittimamente l’art. 125.2 TUB nel testo vigente quando venne stipulato il contratto per cui è causa, va interpretato alla luce della norma sopravvenuta, il cui testo è perfettamente compatibile con quello della norma previgente, ma più specifico.

Del resto, nella sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’ undici settembre 2019 si precisa: “ occorre ricordare che l’articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati Membri, (…) deve avere diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito”.

Dunque occorre constatare che l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; dunque la precedente normativa europea, che nell’ordinamento italiano era stata trasfusa dall’art. 125.2 TUB nel testo ante 2010, ha trovato precisazione nell’attuale direttiva, trasfusa nell’ordinamento italiano nel vigente art. 125 sexies TUB: il che vuol dire, come sopra evidenziato, che la portata dell’art. 125.2 previgente TUB, è stata precisata dall’attuale art. 125 sexies, il quale non ha innovato la precedente disciplina, ma ne ha soltanto chiarito ed esplicitato il contenuto.

 

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