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Giurisprudenza

Concorrenza tra banche e verità della denigrazione (il caso della Popolare di Vicenza)

8 Gennaio 2018

Tribunale di Vicenza, 18 settembre 2017, n. 2664 – Est. Morsiani

Di cosa si parla in questo articolo

Non costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. il comportamento della banca che nel maggio 2014 pubblica sul proprio quindicinale di informazione la stringa «PS: largamente sconsigliabile la partecipazione all’aumento di capitale della Popolare Vicenza».

Nella primavera del 2014, quando è in pieno svolgimento il periodo di sottoscrizione di un aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza, una Cassa rurale radicata nel territorio scrive sul bollettino, che fa circolare tra i propri clienti, «PS: largamente sconsigliabile la partecipazione all’aumento di capitale della Popolare Vicenza».

Secondo quanto è oggi noto, si tratta dell’aumento di capitale in cui si conta il maggior numero di «prestitibaciati». Secondo quanto risulta dalla registrazione dell’audizione del dott. Carmelo Barbagallo (responsabile del dipartimento della Vigilanza) del novembre 2017 alla Commissione «Casini», l’Istituto era già a conoscenza delle dette irregolarità di cui all’aumento di capitale, ma ha preferito non divulgare l’informazione al mercato sulla base dell’assunto per cui la «stabilità si tutela anche con la riservatezza».

Comunque sia, la Popolare fa subito causa alla Cassa rurale, per chiedere in specie svariati milioni di euro a titolo di risarcimento danni, assumendo che il comportamento di questa ha violato le regole di quella che deve essere una leale concorrenza tra banche.

Con puntuale motivazione il Tribunale di Vicenza viene oggi a respingere la domanda della Popolare, pienamente assolvendo la Cassa rurale: quando il giudizio denigratorio è fondato – essa rileva in sintesi – non c’è nessuna scorrettezza (se la valutazione è espresso in modo civile, come nel caso). D’altronde – aggiunge ancora la sentenza, con osservazione non meno importante –, un occhio attento, che avesse esaminato con la dovuta capacità il prospetto dell’aumento, avrebbe potuto senz’altro percepire la forte rischiosità che a quell’epoca (già) presentava l’investimento nei titoli della Banca Popolare di Vicenza.

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