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Giurisprudenza

Veneto Banca: valutazione di (in)adeguatezza ed esecuzione dell’ordine a fronte della conferma del cliente

7 Luglio 2017

Tribunale di Verona, 8 giugno 2017 – Dott. Vaccari

Di cosa si parla in questo articolo

L’espressa sollecitazione del cliente di dare corso ad operazioni di investimento inadeguate, nonostante la segnalazione di inadeguatezza rispetto al suo profilo e alle informazioni ricevute in ordine alla rischiosità dell’investimento, autorizza l’intermediario a dare esecuzione agli ordini previa acquisizione dell’evidenza di tale volontà del cliente. In particolare la dichiarazione del cliente di perseguire un obiettivo di investimento per rischio di mercato di elevata rivalutabilità e di essere disposto ad assumere un rischio di liquidità molto alto può giustificare un giudizio di adeguatezza relativamente a profili di rischiosità dell’investimento, riguardanti la sua illiquidità e il suo profilo temporale, ma non anche quello connesso alla concentrazione degli acquisti di titoli dello stesso soggetto emittente. Ne deriva che in mancanza di una segnalazione di inadeguatezza per rischio concentrazione e della conseguente espressa autorizzazione da parte del cliente a procedere a simile investimento, vi è inadempimento dell’intermediario.

L’inadempimento dell’intermediario all’obbligo di astenersi dall’operazione di investimento inadeguata può determinare (anche) la risoluzione del singolo ordine di investimento, atteso che la natura prettamente negoziale del singolo ordine di acquisto consente all’investitore di agire per la risoluzione dello stesso. Il risarcimento del danno da inadempimento corrisponde al capitale investito nell’operazione oggetto di risoluzione, al netto di eventuali dividendi percepiti fatti valere dall’intermediario, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria sebbene non richiesti espressamente.

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