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Giurisprudenza

Nullità selettiva nei contratti di investimento: eccezione di buona fede e criteri di restituzione

2 Novembre 2020

Cassazione Civile, Sez. I, 26 ottobre 2020, n. 23449 – Pres. De Chiara, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di nullità selettiva, considerato che della dichiarazione d’invalidità del contratto quadro può avvalersi soltanto l’investitore, sia sul piano processuale che su quello sostanziale, al fine di modulare correttamente tale meccanismo occorre procedere ad un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo a confronto quelli che hanno costituito oggetto dell’azione di nullità, derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, in modo tale da verificare se permanga un pregiudizio per l’investitore corrispondente al petitum azionato.

Nel caso in cui gli ordini non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto un risultato economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum, l’intermediario può sollevare l’eccezione di buona fede, al solo fine di paralizzare gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, e quindi evitare di subire un ingiustificato pregiudizio economico; ove invece si accerti che l’investitore ha effettivamente subìto un danno, anche al netto del rendimento delle operazioni non colpite dall’azione di nullità, deve escludersi che quest’ultima contrasti con il principio di buona fede, entro il limite del pregiudizio accertato.

In applicazione di tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, la quale, pur avendo ritenuto che la nullità del contratto quadro si comunicasse automaticamente a tutte le operazioni di investimento compiute in esecuzione dello stesso, ivi comprese quelle non impugnate, ha limitato la condanna della banca alla restituzione della sola differenza tra l’importo complessivamente investito dall’investitore e quello complessivamente ricavato dalle operazioni di disinvestimento: poiché tale differenza risultava inferiore al pregiudizio asseritamente derivante dalle operazioni impugnate, evidentemente in conseguenza dei positivi risultati economici delle operazioni non impugnate, doveva infatti ritenersi fondata l’eccezione proposta dalla banca, secondo cui dall’importo del predetto pregiudizio doveva detrarsi quello dei vantaggi che l’investitore aveva complessivamente ritratto dall’esecuzione del contratto quadro.

 

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