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Giurisprudenza

La ripartizione dell’onere della prova nei giudizi riguardanti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario

28 Gennaio 2020

Federico Bevilacqua

Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13265 – Pres. Genovese, Rel. Tricomi

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall’articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall’articolo 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute.

Inoltre, nel quadro di applicazione dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, nè tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute (in senso conforme v. Cass. n. 10111 del 24 aprile 2018).

Nel caso di specie il ricorrente lamentava, relativamente all’esecuzione di alcune operazioni di acquisto e vendita di azioni, la violazione degli artt. 21 del TUF e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 per non avere la banca intermediaria provveduto ad astenersi dal dare esecuzione agli ordini di acquisto, stante la loro inadeguatezza. La Suprema Corte, in conformità con quanto affermato dalla Corte territoriale, ha evidenziato come l’investitore, nel lamentare la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, abbia omesso di precisare della mancanza di quali specifiche informazioni intendesse dolersi e come le stesse avrebbero potuto altrimenti determinarlo.

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