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Giurisprudenza

Investimenti ad alto rischio e obblighi informativi della banca

8 Giugno 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 26 novembre 2020, n. 27051 – Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di intermediazione mobiliare, ove pure il cliente affidi all’intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, l’intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio, sicché, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza «alta» con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.

In particolare, nel caso di specie, la Cassazione evidenzia come: la propensione al rischio degli investitori, risultante dagli investimenti in precedenza effettuati, fosse assai contenuta, sicché la banca, nella sua veste di intermediario finanziario, era tenuta ad informare, ai sensi dell’art. 21 del TUF, dell’elevato rischio sotteso all’investimento nei prodotti finanziari oggetto di causa (fondi di investimento); in ogni caso, anche ad ammettere che gli investitori fossero stati resi consapevoli dell’entità del rischio da correre, la banca avrebbe comunque dovuto astenersi dal dar corso all’operazione così palesemente inadeguata.

 

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