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Giurisprudenza

Principi in materia di sanzioni amministrative emanate da Banca d’Italia

17 Luglio 2019

Giulia Zanzottera

Cassazione Civile, Sez. II, 3 gennaio 2019, n. 4 – Pres. Petitti, Rel. Grasso

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, la Cassazione in primo luogo ha chiarito la struttura, scopo e qualificazione delle autorità indipendenti, precisando che – a differenza di quelle giurisdizionali – svolgono una <<funzione di verifica, controllo, vigilanza e indirizzo, alla quale viene associata quella sanzionatoria>>, e disciplinano il caso concreto per <<prevenire, e correggere le disfunzioni, indirizzare e coordinare>>.

In particolare, nell’esercizio della funzione sanzionatoria le autorità indipendenti perseguono <<la realizzazione di quegli scopi che afferiscono alla comunità o all’individuo per i quali sono stati costituiti>>.

Difatti, – in conformità alla consolidata giurisprudenza– la Cassazione in esame chiarisce che nel procedimento con il quale la Banca d’Italia irroga una sanzione amministrativa, l’esercizio del contraddittorio non impone la partecipazione orale in sede decisoria, <<essendo il principio assicurato dalla possibilità di produrre difese scritte e documenti, verbali delle rese dichiarazioni>>. Inoltre la Cassazione precisa che <<il parere dell’Avvocato generale della Banca d’Italia e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, rimasti ignoti all’incolpato, ma valutazioni delle risultanze istruttorie>> , pertanto <<il diritto di difesa viene ampiamente assicurato dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, dalla contestazione circostanziata, dalla facoltà di controdedurre e di essere ascoltato, nonché dall’accesso alle prove>>.

In secondo luogo, la Cassazione ribadisce che <<l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (ex art. 195 TUF), non comporta l’illegittimità del provvedimento finale, non trattandosi di un vizio che influisce sul diritto di difesa>> (rif. Cass. n. 1065 e 2071 del 2014). Difatti, il termine rilevante di 240 giorni è riferito al momento dell’adozione del provvedimento.

In terzo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che, <<al procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia bancaria e creditizia è applicabile la L. n. 241 del 1990, art. 3>>.

Con il che la Corte chiarisce come il decreto che applica la sanzione possa essere motivato “per relationem” <<mediante il rinvio all’atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purché, quest’ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione>> (si veda anche Cass. 11 gennaio 2006, n. 389).

Difatti, la lettura combinata dell’art. 3, co. 3 e dell’art. 6, co. 1, lett. E), della l. 241/90, impone di ritenere che <<l’obbligo di manifestare con originalità il tracciato motivazionale è riservato all’ipotesi del dissenso del decisore rispetto alle conclusioni dell’istruttore>>.

 

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