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Giurisprudenza

Responsabilità della banca per il danno derivato dal pagamento di un assegno a persona diversa dall’effettivo beneficiario

16 Gennaio 2019

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro e Associati

Cassazione Civile, Sez. III, 22 agosto 2018, n. 20911 – Pres. Travaglino, Rel. Olivieri

Di cosa si parla in questo articolo

Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2.

La Corte di Cassazione ha confermato con la pronuncia in esame l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018 e, nel caso di specie, ha affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. per aver effettuato il pagamento di un assegno bancario non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario. In particolare, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva rilevato il difetto di diligenza della filiale in cui l’assegno era stato presentato all’incasso, tra l’altro, nella mancata osservanza delle cautele prescritte dalla circolare ABI del 7.05.2011 (che richiedevano l’identificazione del presentatore mediante esame di almeno due documenti di identità dotati di fotografia e raccomandava puntuali indagini in caso di notevole distanza tra luogo di emissione e di pagamento del titolo, e tra luogo di rilascio del documento identificativo e luogo della filiale presso cui il titolo era presentato).

La Corte altresì ha puntualizzato che la condotta tenuta dal traente di un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all’evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate rispettivamente dall’istituto di credito.

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