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Giurisprudenza

Obbligo della banca depositaria di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo

8 Gennaio 2019

Alessandra Tonetti

Cassazione Civile, Sez. I, 11 settembre 2018, n. 22118- Pres. Schirò, Rel. Fraulini

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito di un contratto di deposito bancario con rilascio di libretto di deposito a risparmio, in applicazione della disciplina in materia di violazione degli obblighi di identificazione del presentatore dei libretti, il dovere di diligenza idoneo ad escludere la responsabilità da inadempimento della banca depositaria si risolve nel controllo della provenienza degli ordini di disposizione dal titolare del deposito, ovvero da persona da lui ufficialmente delegata, nei confronti del quale deve altresì essere assolto l’obbligo dicomunicazione periodica delle operazioni relative allo svolgimento del rapporto.

Con l’ordinanza n. 22118/2018 la Suprema Corte, in adesione alla ricostruzione effettuata dal giudice di merito in ordine all’individuazione degli obblighi contrattuali in capo alla banca depositaria ex art. 1834 e ss., c.c., ha identificato la responsabilità ricadente su quest’ultima per omesso controllo della provenienza degli ordini di disposizione dal depositante, ravvisando la responsabilità contrattuale della banca per non aver preteso che i libretti di deposito venissero movimentati dal solo titolare, ovvero da persona da lui ufficialmente delegata, analogamente a quanto statuito in materia di violazione degli obblighi di identificazione del presentatore dei libretti.

Inoltre, in conformità ad un orientamento risalente, il giudice di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’applicazione del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 1 e comma 4, Testo Unico Bancario (T.U.B.), nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca- e, pertanto, avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario – non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, senza che la mera annotazione delle movimentazioni sul titolo possa ritenersi sufficiente ad assolvere tale obbligo nei confronti della parte del rapporto contrattuale con la banca.

In merito alla prima statuizione, nel caso di specie la banca depositaria è stata ritenuta responsabile per non aver adempiuto ai doveri di identificazione del soggetto che operava, con riferimento alla verifica dell’effettiva esistenza della conforme volontà da parte del titolare del deposito e di comunicazione a quest’ultimo della movimentazione relativa allo svolgimento del rapporto.

In particolare, non essendosi rilevata l’esistenza di una necessaria delega ufficiale operativa in capo al dipendente che operava sul conto di deposito, la Corte di Cassazione ha avallato l’interpretazione del giudice di merito secondo la quale la mera qualifica di nuncius in capo al dipendente del depositante non può valere ad assolvere la banca dagli obblighi contrattuali su di essa rinvenienti a cagione del contratto di deposito, escludendo, al contempo, che la reiterazione delle disposizioni eseguite dal dipendente, sprovvisto di delega formale ad operare, possa valere ad ingenerare un legittimo affidamento da parte dell’istituto di credito nell’esistenza di una specifica volontà del depositante di voler operare in senso conforme a quanto riportato alla banca dal nuncius medesimo.

Allo stesso tempo, viene confermata la limitazione della responsabilità della banca per effetto del ritenuto concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c., per aver il depositante omesso qualsiasi controllo sul suo dipendente in relazione alle operazioni sul deposito, delle quali si era totalmente disinteressato, determinando sostanzialmente un’illecita delega di funzioni al sottoposto, senza minimamente curarsi di conferire all’attività posta in essere da quest’ultimo una legittimità formale attraverso i previsti meccanismi di delegazione operativa.

Nondimeno, la responsabilità contrattuale della banca, con conseguente obbligo di restituzione- ex art. 1834 c.c- in favore del depositante ricorrente è estesa alla totalità delle somme versate sui libretti, seppur con i limiti stabiliti dall’art. 1227 c.c.

In merito alla seconda statuizione, il giudice di legittimità ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di comunicazione periodica di cui all’art. 119, comma 1 e comma 4, d. lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di libretto di deposito a risparmio.

Nello specifico, la Corte afferma che tali obblighi devono essere assolti dalla banca non solo nei confronti del possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore, nei confronti del soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento- nonché ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale-, senza che la mera annotazione sul titolo possa ritenersi a ciò equipollente.

In conclusione, il ricorso è accolto esclusivamente in ordine alla rideterminazione del quantum della responsabilità risarcitoria della banca depositaria, ferma restando la limitazione per effetto del ritenuto concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c.

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