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Giurisprudenza

Sul riparto dell’onere della prova e sulla correlata applicabilità del principio del “saldo zero”

12 Luglio 2017

Alessandra Tonetti, Legal Trainee presso l’Avvocatura dello Stato di Roma

Corte d’Appello di Milano, 5 gennaio 2017, n. 31

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, qualora sia il correntista ad agire in giudizio non limitandosi a contestare la sussistenza ed entità del credito fatto valere dalla banca, ma formulando domanda riconvenzionale (e cioè avanzando una pretesa di contenuto positivo) avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate, in mancanza della documentazione completa del rapporto, in quanto onere gravante a carico dell’attore ex art. 2697 c.c., questi non potrà servirsi a suo vantaggio del c.d. “saldo zero”, dovendo il credito essere ricalcolato a partire dal primo estratto conto disponibile.

 

Con la sentenza n. 31/2017 la Corte d’Appello di Milano, I Sez. Civile, si è pronunciata in tema di riparto dell’onere probatorio e della correlata applicabilità del principio del “saldo zero” nell’ambito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contenzioso bancario. Sulla scia di un orientamento giurisprudenziale già abbracciato dalla stessa Corte territoriale (cfr., sent. n. 4256/2015 e C. App. del 6/12/2012) e richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9201/2015), la Corte ha ribadito il principio in base al quale, in virtù dell’applicazione della regola contenuta nell’art. 2697 c.c., spetta al correntista, che agisca in giudizio, sebbene in sede riconvenzionale, facendo valere una pretesa restitutoria, provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente il correntista, al fine di assolvere l’onere probatorio a suo carico, dovrà produrre la documentazione contabile completa del rapporto a partire dalla data di apertura del conto fino al momento della sua estinzione. In difetto di produzione di tutti gli estratti conto completi, egli non potrà usufruire del c.d. “saldo zero”, ma il suo credito dovrà essere ricalcolato dal saldo disponibile, quantunque la banca, in qualità di parte convenuta, non possa far valere quest’ultimo a fondamento della propria eventuale pretesa creditoria.

Nel caso di specie, il titolare del conto corrente bancario proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate (giusta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutti i contratti stipulati in data anteriore all’emanazione della delibera CICR 9.2.2000, accertata in primo grado e confermata in appello) e al pagamento del saldo attivo del conto corrente, previa sua rideterminazione. Il Tribunale, applicando il principio del “saldo zero” rideterminava il saldo attivo del conto corrente, così accogliendo la domanda riconvenzionale dell’opponente e revocando il decreto ingiuntivo. La parte opposta impugnava la sentenza lamentando l’erronea applicazione del principio del “saldo zero” da parte del giudice di prime cure e chiedendo la riforma parziale del provvedimento impugnato.

Sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale avallato dalla Suprema Corte, il giudice del gravame ha dunque rilevato l’inapplicabilità del “saldo zero” a fronte della mancata produzione da parte dell’attore della documentazione completa del rapporto. Ne consegue che, dovendosi effettuare il ricalcolo del credito del correntista partendo dal primo estratto conto disponibile, l’accertamento conduca ad un saldo negativo e, pertanto, la domanda riconvenzionale debba essere respinta. Tale conclusione resta ferma pur a fronte dell’impossibilità per la banca di far valere a fondamento della pretesa creditoria il primo estratto conto disponibile, in assenza della documentazione completa, come conseguenza dell’applicazione speculare del principio suesposto al ruolo processuale assunto dalla banca nel caso di specie (parte opposta). L’appello è dunque parzialmente accolto, vieppiù la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui la domanda riconvenzionale è stata accolta determina la conseguente riforma della pronuncia nella parte in cui è stata dichiarata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti.

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