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Giurisprudenza

Il contratto di conto corrente con elementi individuati per relationem è nullo se tali elementi estrinseci non sono obbiettivamente individuabili

3 Aprile 2017

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di Ricerca in Imprese Mercati e Consumatori presso l’Università Roma Tre

Tribunale di Bergamo, 15 febbraio 2017, n. 383

Di cosa si parla in questo articolo

Il contratto di conto corrente che rinvia a condizioni e norme delle quali sono ignoti i disposti perché non riprodotti o allegati, è nullo per indeterminatezza dell’oggetto e mancanza di forma ad substantiam.

La declaratoria di nullità del contratto di conto corrente comporta la nullità dei contratti ad esso collegati quali il contratto di apertura di credito, il contratto di servizi di incasso/portafoglio e il contratto di apertura del conto anticipi.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Bergamo dichiara la nullità integrale di un contratto di conto concorrente che rinvia a condizioni e norme esterne al contratto stesso e ad esso non allegate ribadendo il principio di diritto in virtù del quale il richiamo per relationem è valido solo laddove si concreti nel “richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obbiettivamente individuabili” (cfr. cass., sent. n. 6247 del 23/06/1998; cass., sent. n. 12276 del 19/05/2010).

Il Tribunale precisa, altresì, che dalla nullità del contratto di conto corrente deriva sia la nullità, per mancanza di causa, del contratto di mutuo con funzione solutoria eventualmente acceso per ripianare gli addebiti di conto corrente promananti da disposizioni negoziali nulle; e, sia, l’invalidità di tutti gli altri contratti che si “appoggiano” al contratto di conto corrente nullo.

Il Tribunale di Bergamo si sofferma, poi, sul tema della usurarietà degli interessi e ribadisce tre assunti: è onere della parte che allega l’asserita pattuizione usuraria allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia; non è condivisibile il computo della clausola di massimo scoperto al TEGM anteriormente al 2010; non è condivisibile la sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori.

Sul tema della usurarietà degli interessi moratori il Tribunale sintetizza gli indirizzi elaborati da dottrina e giurisprudenza, ossia:

a. l’indirizzo che nega l’applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori (ex multis, Trib. Di Roma, Sent. Del 26.01.2016 n. 1463)

b. l’indirizzo che afferma l’applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al medesimo tasso-soglia per i corrispettivi (Ex multis, Trib. Torino, ord. Del 14.5.2015)

c. l’indirizzo che afferma l’applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al tasso-soglia calcolato sul TEGM per i corrispettivi con l’aggiunta di un delta pari a 2.1% (ex multis, Trib. Milano sent. Del 3.12.2014)

Il Tribunale aderisce a questa ultima tesi, in conformità alle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia e, all’uopo, precisa che allontanarsi dai criteri elaborati della Banca d’Italia e fatti propri dai decreti ministeriali, da un lato, darebbe luogo ad una disomogeneità dei dati di riferimento con conseguente inattendibilità scientifica dei risultati conseguiti; e, dall’altro lato, significherebbe operare un sindacato non solo intrinseco, ma anche sostitutivo e lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconoscibile in sede di elaborazione delle istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso-soglia.

Precisa, il Tribunale, che nel caso di specie l’esercizio di un sindacato non solo intrinseco ma anche sostitutivo del giudice si pone in contrasto con quanto più volte, invece, affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale non è l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per insufficienza del criterio o per vizio del procedimento applicativo.

I criteri adottati dalla Banca d’Italia possono ritenersi opinabili ma non sono di certo inattendibili.

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