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Giurisprudenza

Cartolarizzazioni: limiti all’opponibilità al cessionario dei controcrediti del debitore ceduto

24 Settembre 2019

Cassazione Civile, Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21843 – Pres. Travaglino, Rel. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con riferimento ad operazioni di cartolarizzazioni, possono essere opposti in compensazione al cessionario solo i controcrediti del debitore ceduto suscettibili di compensazione legale.

Va diversamente esclusa la possibilità per il debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti vantati verso il cedente e nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente.

Come evidenzia la Cassazione, l’art. 3 comma 2 della Legge n. 130 del 1999 prevede infatti che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione.

Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione.

In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione.

I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall’art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.

Estendere l’opponibilità di crediti diversi da quelli per cui opera la compensazione legale, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata”, “scaricandone”, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.

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