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Giurisprudenza

Presentazione di ricevute bancarie false e recesso della banca dal rapporto bancario

27 Maggio 2021

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10125 – Pres. De Chiara, Rel. Nazzicone

Grava sulla parte, la quale assume l’illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova, dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli.

Non appare illegittimo il recesso della banca dal contratto di apertura di credito, quando esso sia motivato sulla base di comportamenti della stessa cliente, di terzi destinatari di fatture emesse dalla medesima società in ipotesi di sconto bancario, oppure addirittura di inesistenza di terzi debitori in presenza di ricevute bancarie illegittimamente emesse dalla stessa correntista, così come in presenza di altre condotte similari, che, secondo l’id quod plerumque accidit, siano tali da far insorgere dubbi in ordine alla solvibilità del correntista.

Nel rapporto di apertura del credito bancario in conto corrente è il grado di solvibilità del cliente ad orientare legittimamente le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi; conseguentemente, a fronte di comportamenti e circostanze tali da legittimare, secondo le regole degli affari, l’allarme dell’istituto di credito sulla solvibilità del cliente, risulta giustificata la revoca degli affidamenti.

Con la ricevuta bancaria, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, il creditore redige una dichiarazione scritta, a sua firma, ricevendo dalla banca la somma di denaro a saldo di una data fattura, che la banca stessa poi procederà a riscuotere, quale mandataria in rem propriam: ne deriva che la finanziatrice, dunque, anticipa l’importo del credito, sicché l’operazione realizza, al tempo stesso, una diversa modalità di incasso del credito e una funzione di finanziamento. Proprio in quanto non si tratta di un titolo di credito, la veridicità della relativa dichiarazione assume importanza decisiva, difettando tale strumento dei requisiti, coessenziali ai titoli di credito, della letteralità, dell’autonomia, dell’incorporazione del diritto nel titolo e della destinazione alla circolazione, onde la fiducia nel soggetto che la emette deve essere particolarmente pregnante, ed essa viene delusa, quando la dichiarazione sia menzognera. Tale condotta è idonea a cagionare allarme nell’istituto finanziatore ed a legittimare il recesso della banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.

 


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