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Giurisprudenza

La clausola floor è un derivato incorporato, inscindibile dalla complessiva clausola sugli interessi, cui si estende la nullità

2 Febbraio 2018

Tribunale di Udine, 14 giugno 2017, n. 850 – G.U. Massarelli

Di cosa si parla in questo articolo

La natura di derivato incorporato della clausola floor è proposta e argomentata in D. Maffeis (I derivati incorporati sono derivati ed incidono sulla qualificazione civilistica dei contratti di finanziamento, in Società, 2016, pp. 1385 ss.).

Con sentenza n. 850/2017 in data 14 giugno 2017 il Tribunale di Udine, Estensore il dott. Massarelli, statuisce che è elemento essenziale del contratto di leasing che incorpora una clausola floor il requisito di forma-contenuto dell’evidenziazione della “caratteristica evidente di derivato embedded” nonché l’accordo sugli “scenari probabilistici di andamento dei tassi di interesse futuri”.

La ragione è la trasparenza del rischio (su cui vedi D. Maffeis, In finanza, trasparenza è trasparenza del rischio, in questa Rivista, 22 settembre 2017): il Tribunale di Udine motiva infatti che “il cliente deve comprendere la funzione specifica di tale clausola (finanziaria, e non legata al contratto base), ed il suo corretto valore; solo così egli saprà quali sono i costi, anche impliciti o differiti, associati alla più ampia operazione di finanziamento”.

La statuizione è rafforzata dall’osservazione secondo cui “non è sufficiente una sola riga, nascosta nel testo di una più ampia clausola di indicizzazione e senza alcuna illustrazione degli elementi costitutivi, a legittimare una pattuizione del genere”.

Sul versante rimediale, il Tribunale di Udine si pone la questione dell’estensione della nullità della clausola floor all’intera disciplina convenzionale dell’indicizzazione, risolvendola, correttamente, nel senso del carattere inscindibile della componente derivativa dal complesso della disciplina convenzionale del tasso variabile, ed invece nel senso del suo carattere non essenziale rispetto all’intero contratto.

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