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Giurisprudenza

Utilizzo indebito dell’home banking: l’omessa segnalazione antiriciclaggio è irrilevante ai fini della responsabilità nei confronti del cliente

8 Gennaio 2020

Federico Bevilacqua

Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20639 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti

Di cosa si parla in questo articolo
AML

Nel caso di specie la società ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della banca all’obbligo di effettuare i controlli necessari, nonché all’obbligo di segnalazione imposto dalla legge n. 197 del 1991, con riferimento a numerosi bonifici effettuati – tramite il servizio di home banking – a favore di terzi, non giustificati contabilmente da fatture di acquisto o altri documenti, e numerose incongruenze fra il soggetto indicato nei bonifici bancari e il titolare delle coordinate bancarie del conto destinatario del bonifico, nonché l’incompatibilità fra la causale del pagamento ed il destinatario del bonifico.

La Cassazione, nella pronuncia in oggetto, ha rilevato come la disciplina prevista dalla legge n. 197 del 1991 allora vigente, in tema di obblighi di segnalazione per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, grava di un preciso onere i responsabili degli istituti di credito, ma non crea alcun obbligo, sul piano civilistico, della banca verso i propri clienti, suscettibile di essere fatto valere sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi contrattuali, e tantomeno di un obbligo di avvertimento al proprio cliente autore delle rimesse seguite da prelievo in contanti da parte beneficiario.

 

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