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Giurisprudenza

La Cassazione definisce i termini entro i quali una compagnia assicurativa può presentare querela

18 Febbraio 2019

Avv. Mattia Miglio

Cassazione Penale, Sez. II, 27 aprile 2018, n. 36942 – Pres. Cervadoro, Rel. Recchione

Con la sentenza che qui si commenta, la Suprema Corte ha definito i rapporti che intercorrono tra l’art. 124 c.p. e l’art. 148 Cod. ass., delineando, in particolare, i termini entro cui una compagnia assicurativa può presentare denuncia-querela in caso di frode ai propri danni.

Questa in estrema sintesi la vicenda: il G.U.P. di Napoli dichiarava non doversi procedere per tardività della querela – presentata da una Compagnia assicurativa – in ordine a una contestazione ex art. 642 c.p., sull’assunto che l’art. 148 Cod. ass. fosse norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 124 c.p.

E che quindi, per poter presentare denuncia-querela in caso di frode ai propri danni, l’istituto assicurativo avesse a disposizione un termine massimo di 120 giorni decorrenti dalla richiesta di risarcimento (di cui gli ultimi 30 decorrenti dalla definitiva comunicazione di non voler risarcire il sinistro), in deroga al dettato di cui all’art. 124 c.p., il quale, in via generale, prevede un termine di 90 giorni a partire dalla piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa (a tal proposito, è solo il caso di ricordare che la decorrenza di tale termine viene differita – ovviamente per il solo tempo strettamente necessario a compiere le dovute verifiche – laddove la persona offesa abbia necessità di compiere accertamenti per acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto).

Tanto premesso, la Suprema Corte ammette che l’art. 148 Cod. ass. costituisce certamente una disposizione derogatoria rispetto all’art. 124 c.p.

Tuttavia, tale deroga non opera tout court, ma può produrre i propri effetti nella sola ipotesi in cui l’Istituto assicuratore abbia avviato un’apposita procedura amministrativa (disciplinata nelle sue fasi dall’art. 148 Cod. ass.) in base alla quale si riesca ad evincere una presunzione di frode ai propri danni: “l’art. 148 del Codice delle assicurazioni costituisce una deroga alla disciplina prevista dall’art. 124 cod.pen. nella parte in cui da un lato, introduce una presunzione di conoscenza della frode riconducibile alla decisione della Compagnia assicuratrice di inviare al danneggiato istante la comunicazione della volontà di non risarcire e, dall’altro, prevede una contrazione a 30 giorni del termine ordinario per querelare, termine che decorre proprio dal giorno entro il quale l’impresa invia tale comunicazione” (p. 3).

Detto altrimenti, il regime derogatorio trova applicazione solo quando l’Istituto assicurativo ha deciso di attivare la procedura delineata dall’art. 148, comma 2-bis Cod. ass. e, segnatamente, quando – a valle degli indicatori di anomalia rilevati ai sensi del menzionato comma 2-bis – l’Istituto ha in prima battuta respinto la richiesta di risarcimento – motivando tale rigetto con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in merito al sinistro – per poi, nei 30 giorni successivi alla prima comunicazione, comunicare all’interessato la propria volontà di non risarcire il sinistro.

Solo in questo caso, si applica la deroga di cui all’art. 148 Cod. ass. e scatta così il termine di 30 giorni – decorrenti dall’invio della definitiva comunicazione di non voler risarcire il richiedente ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis Cod. ass. – entro i quali l’Istituto assicurativo può presentare querela.

Al di fuori da questa fattispecie, trovano invece applicazione – precisa la Suprema Corte – “le ordinarie regole codicistiche” (p. 3) e, quindi, l’Istituto assicurativo può presentare querela entro il termine di 90 giorni dalla presa di conoscenza dell’illecito, trovando applicazione la disciplina prevista dal codice penale.

Ciò perché, si legge nelle motivazioni, “la mancata attivazione della procedura amministrativa che regolamenta la deroga all’art. 124 cod.pen. non è, infatti, assistita da alcuna sanzione: fare discendere dalla mancata attivazione di tale procedura amministrativa la automatica contrazione dei termini per la proposizione della querela conseguente al risarcimento di una presunzione di conoscenza legale dell’illecito produce un effetto lesivo sui diritti della Compagnia assicuratrice che si ritiene frodata che non risulta previsto dalla legge che non associa alcuna conseguenza (neanche indirettamente sanzionatoria) alla mancata attivazione della procedura speciale” (pp. 3-4).

E quindi, “la contrazione dei termini per la proposizione della querela è […] un effetto riconducibile alla (eventuale) attivazione della procedura prevista dall’art. 148 del d.lgs. 209 del 2005, ma, oggi, non si rinviene alcuna norma che preveda la contrazione dei termini a prescindere dal concreto avvio del procedimento ivi previsto” (p. 4).


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