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Giurisprudenza

Non sono compromettibili in arbitri le questioni relative ai bilanci, in quanto attengono a diritti indisponibili

26 Settembre 2018

Marco Martino, Trainee presso Latham & Watkins

Cassazione Civile, Sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12583 – Pres. Magda, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. … Ne consegue che … non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.

La questione ha origine dall’impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio di esercizio, promossa dal socio avanti al tribunale ordinario anziché al collegio arbitrale, nonostante il dettato contrario della clausola compromissoria statutaria, che si riferiva (anche) alle impugnative di bilancio.

Il tribunale, tuttavia, sostenendo che i limiti di oggetto previsti dall’art. 806 c.p.c., non fossero fondati “sulla natura imperativa o dispositiva della norma che disciplina il diritto” ma sulla mera considerazione che “il diritto, di cui una parte non può disporre, non può essere oggetto del contratto”, e ritenendo che il diritto indisponibile per i soci fosse il diritto generico e astratto di impugnare le delibere assembleari, dichiarava con sentenza la propria incompetenza sulla questione.

Adita dal socio con ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte non condivideva le conclusioni del giudice di merito, confermando invece il proprio precedente orientamento (“che il collegio pienamente condivide ed alla quale va data continuità”), secondo cui le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio – che contengono principi dettati a tutela sia dei soci, sia dei terzi che entrano in rapporti con la società – devono ritenersi inderogabili e imperative, e quindi sottratte alla disponibilità dei soci. Di conseguenza, le controversie relative alla validità delle delibere di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri in quanto attengono a diritti indisponibili, come già affermato, inter alia, da Cass. Civ., Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 20674 e Cass. Civ., Sez. VI, 10 giugno 2014, 13031.

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