Luglio 2011

I prodotti finanziari assicurativi

Redazione Diritto Bancario

Secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. w-bis) del TUF, per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" devono considerarsi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In tal senso, sono rispettivamente riconducibili al concetto di prodotti finanziari assicurativi le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamentecollegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o difondi interni (c.d. polizze unit linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (c.d. polizze index linked), oltre alle operazioni di capitalizzazione.

Al di là della mera classificazione normativa, non risulta tuttavia agevole definire in modo esatto i confini propri della categoria delle polizze unit ed index linked.

Nel farlo si può innanzitutto evidenziare come:

a) da un lato, tali polizze siano comunque riconducibili a quelle di cui ai rami I e II, essendo quindi sempre assicurazioni sulla durata della vita umana ovvero assicurazioni di nuzialità e di natalità;

b) dall’altro, le loro prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

Dunque, tali prodotti finanziari devono innanzitutto contemplare un rischio demografico: esse restano pur sempre assicurazioni di ramo I o II, seppur con prestazioni direttamente collegate agli elementi sopra indicati. Tale caratteristiche contraddistingue le polizze di cui al Ramo III dai contratti di capitalizzazione.

Altresì, le polizze unit linked e index linked differiscono rispetto alle normali polizze assicurative in quanto è assente un capitale minimo garantito e le prestazioni finali possono essere anche largamente inferiori ai premi versati. Il rischio di performance viene dunque sopportato anche dal risparmiatore.

In altre parole, l'importo da erogare al contraente (o beneficiario, a seconda dei casi) non è predeterminato, ma è collegato dall'andamento dei mercati finanziari, con la conseguenza che, in assenza di garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerte dalle compagnie, la maggior parte dei rischi finanziari (e non soltanto il rischio di non ricevere una remunerazione superiore al tasso tecnico o tasso minimo garantito) gravano sul contraente (e sul beneficiario), e non sull'impresa.