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RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO
Obbligazioni Cirio e violazione dell’obbligo di informazione: un ulteriore tassello sul tavolo della roulette della giurisprudenza, del prof. avv. Fernando Greco, Professore Aggregato di diritto privato nell’Università del Salento

Abstract

L’elevatissima rischiosità dell’investimento effettuato dai risparmiatori non può essere ignorata dalla Banca a meno di non voler comunque riconoscere una non accettabile superficialità dell’intermediario che, comunque, lo ancora ad un inevitabile giudizio di responsabilità. E’ necessario – da parte dell’intermediario – garantire un elevato livello informativo utile a consentire al risparmiatore di essere pienamente consapevole dell’investimento che si appresta ad effettuare e di comprendere effettivamente i rischi della contrattazione in itinere. L’informazione nel settore dell’intermediazione finanziaria è l’unico strumento attraverso cui l’investitore può effettuare la valutazione della rispondenza al proprio interesse del prodotto o del servizio che gli viene proposto. L’intermediario è il solo in grado di investire tempo e risorse nell’aggiornamento,anche tecnico, necessario a cogliere le pur minime fluttuazioni nel mercato e ad interpretarne gli effetti. E’ del tutto evidente che la Banca avrebbe dovuto avere una piena conoscenza dell’obbligazione oggetto di negoziazione proprio per poter trasferire sul cliente i dati necessari e, al contempo, per non far sottoscrivere un ordine – palesemente inadeguato – attesa la difficile situazione economica in cui da tempo versava il gruppo Cirio.



Obbligazioni Cirio, rischiosità dell’investimento e limiti dell’obbligo di informazione.

Tribunale di Bari 28 settembre – 1 ottobre 2009, n. 2866 – Giudice Traversa L.V. e M.L.C. c. Banca Popolare Pugliese.

Non essendo il profilo degli investitori quello di piccoli consumatori sprovveduti, anche se non fu sconsigliata la inopportunità dell’investimento, è innegabile quale dato di comune esperienza che la diversificazione del rischio è una regola di elementare prudenza; non è quindi credibile che persone della capacità economica degli attori non abbiano pensato da soli a cautelarsi investendo più titoli, frazionando il rischio di perdite. Non può imputarsi alla Banca la violazione dei doveri di diligenza e di informativa in quanto alla data dell’acquisto (febbraio 2001) non vi poteva essere ancora piena consapevolezza sui mercati finanziari del rischio di default del gruppo Cirio, manifestatosi solo alla fine del 2002 in tutta la sua gravità.

(In senso conforme Trib. Massa, 21 giugno 2007. In senso contrario App. Torino 27 novembre 2009, App. Milano 1 aprile 2009)

(c.c. Artt. 1337, 1418; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; Reg. Consob n. 11522/1998)


***


SOMMARIO – 1. Premessa; 2. Il fatto; 3. La violazione dell’obbligo di informazione; 4. Quale rimedio? 5. Conclusioni


1. Premessa.
In alcune decisioni giurisprudenziali in materia di intermediazione finanziaria paiono completamente omesse la peculiarità della disciplina e la ratio che sottende l’elencazione – in alcuni casi - pignola di obblighi comportamentali a carico dell’intermediario. La sentenza in commento ne rappresenta un’ulteriore conferma, soprattutto perché il giudice azzera completamente la rilevanza – sotto il profilo giuridico – di precise violazioni normative e supporta la sua argomentazione partendo da un dato profondamente impreciso quale è quello di “piccolo consumatore sprovveduto” non applicabile – a suo dire – considerata la loro esperienza, agli investitori.



2. Il fatto.
Procedendo con ordine appare opportuno delineare – sia pur per sommi capi - la vicenda che vede come protagonisti due clienti di una banca che hanno acquistato nel febbraio 2001 obbligazioni Cirio per una consistente cifra e che, nel 2003, a seguito della grave crisi in cui versava il gruppo Cirio, avevano subito la perdita quasi integrale del capitale investito. Va precisato che l’investimento riguardava obbligazioni emesse dalla Cirio holding Luxemburg e che attribuivano un rendimento del 6,25%. Per il Tribunale barese non si trattava di consumatori sprovveduti; conclusione per più versi incomprensibile per la semplice ed immediata ragione che nel Reg. Consob 11522/1998 (applicabile ai fatti di causa) vi è una bipartizione del profilo degli investitori: risparmiatori ed operatori qualificati. Solo ai secondi non si applica la disciplina di tutela: ai primi evidentemente sì!

Il giudice precisa poi che i risparmiatori erano consapevoli del proporzionale maggior rischio al punto da scartare la soluzione di “un giardinetto titoli” a tutto vantaggio di un maggior rendimento. Né per il Tribunale di Bari rileva la circostanza che il consulente tecnico d’ufficio avesse evidenziato che, al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, il rischio di default del gruppo Cirio era elevato. La discorsività della valutazione del consulente d’ufficio e l’assenza di fonti non consentono al giudice di dare credito alla tesi attorea circa la mancata informazione – al momento dell’acquisto – della elavatissima rischiosità dell’investimento.



3. La violazione dell’obbligo di informazione.
Dalla lettura della motivazione Non è agevole comprendere se il giudice abbia richiesto un’integrazione della consulenza tecnica; vero è che sarebbe bastato conoscere gli orientamenti giursprudeniali più accreditati in materia per trovare riscontro alle affermazioni contenute nell’elaborato peritale ovvero per la richiesta di un eventuale supplemento alla CTU. A tal proposito è utile ricordare, infatti, che già la Corte d’Appello di Milano, con la decisione del 1° Aprile 2009 , nel confermare la sentenza di primo grado ha puntualmente sottolineato che nella Offering Circular del prestito obbligazionario emergeva nitidamente che Cirio e le sue consociate avevano un notevole debito netto in rapporto al capitale azionario ed agli utili al lordo di interessi, imposte ed ammortamenti. Già al 31 dicembre 1999 il debito consolidato di Cirio e delle consociate ammontava in ITL 1.371.000.000.0000. Tra l’altro, le obbligazioni costituivano titoli nuovi per i quali “non esiste un mercato e non ci può essere nessuna garanzia sulla futura liquidità di un mercato per le obbligazioni, sulla capacità per gli obbligazionisti di vendere queste ultime, o sul prezzo al quale tali detentori potrebbero essere in grado di vendere le loro obbligazioni (…). Cirio Holding Luxemburg S.A. è stata costituita in Lussemburgo il 23 gennaio 2001 come società per azioni a responsabilità limitata in base alla legge lussemburghese. Il 23 gennaio 2001 il capitale azionario dell’emittente era pari a euro 126.000 diviso in 120 azioni ordinarie con il valore nominale di euro 1.050 ciascuna tutte emesse”. La Corte ambrosiana, sulla scorta di queste argomentazioni, evidenzia come l’alta rischiosità del prestito era di facile percepibilità per chiunque avesse letto la offering circular e quindi, in primo luogo, per l’intermediario che tale circolare ha l’obbligo di conoscere per poter fornire alla clientela quell’informazione “specifica ed adeguata” .

Detto questo, è del tutto palese l’elevatissima rischiosità dell’investimento effettuato dai risparmiatori; circostanza che non può essere ignorata dalla Banca a meno di non voler comunque riconoscere una non accettabile superficialità dell’intermediario che, comunque, lo ancora ad un inevitabile giudizio di responsabilità. Occorre partire da un dato e cioè la necessità – da parte dell’intermediario – di garantire un elevato livello informativo utile a consentire al risparmiatore di essere pienamente consapevole dell’investimento che si appresta ad effettuare e di comprendere effettivamente i rischi della contrattazione in itinere. L’informazione nel settore dell’intermediazione finanziaria è l’unico strumento attraverso cui l’investitore può effettuare la valutazione della rispondenza al proprio interesse del prodotto o del servizio che gli viene proposto . L’intermediario è il solo in grado di investire tempo e risorse nell’aggiornamento,anche tecnico, necessario a cogliere le pur minime fluttuazioni nel mercato e ad interpretarne gli effetti . E’ del tutto evidente che la Banca avrebbe dovuto avere una piena conoscenza dell’obbligazione oggetto di negoziazione proprio per poter trasferire sul cliente i dati necessari e, al contempo, per non far sottoscrivere un ordine – palesemente inadeguato – attesa la difficile situazione economica in cui da tempo versava il gruppo Cirio.

Proprio di recente la Corte d’Appello di Torino , decidendo una vicenda che riguardava sempre obbligazioni Cirio, ha affermato che l’intermediario professionale “deve conoscere le informazioni sulle quali si fonda il giudizio di bontà dell’investimento in ragione della sua professionalità; se ignora quelle informazioni e, cionondimeno, elargisce quel giudizio alle clienti, allora agisce con una positiva e conclamata colpa cosciente”.

A giustificazione della responsabilità del cliente il Tribunale di Bari, invece, afferma che non può parlarsi di consumatore sprovveduto. Intanto è da domandarsi se sul piano normativo si giustifichi una assimilazione tra risparmiatore e consumatore. L’argomento non è nuovo e già negli anni ottanta se ne iniziò a discutere con insistenza . Tralasciando in questa sede il vivace dibattito scaturitone , è possibile tuttavia evidenziare che solo quando l’operazione economica coinvolge il risparmiatore è previsto l’obbligo del partner professionale di acquisire informazioni; in nessuna disciplina settoriale tra quelle confluite nel codice del consumo è dato riscontrare un obbligo analogo. In materia di intermediazione finanziaria o di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, invece, gli indici normativi sono numerosi e trovano la loro ratio nella peculiare fiduciarietà del rapporto, nella singolarità della contrattazione nonché nella natura degli interessi coinvolti.

Oltretutto, ad escludere che il risparmiatore ed il consumatore si identifichino contribuiscono ulteriori considerazioni. Intanto è fuor di dubbio che il risparmiatore sia un consumatore un po’ anomalo. Egli acquista un bene che non vede, che non è tangibile e che quindi non rileva per le sue caratteristiche strutturali, in quanto si tratta di un bene immateriale destinato, normalmente, ad appagare l’aspettativa di mettere a profitto il denaro investito . Lo scambio che vede protagonista il risparmiatore è, normalmente, quello di un bene presente con un bene futuro, la cui esistenza e consistenza sfugge in larga misura al controllo del soggetto che attende la futura prestazione.

Il risparmiatore formula il proprio convincimento e dunque aderisce alla contrattazione confidando – sic et simpliciter – sulle informazioni resegli dalla controparte professionale, la quale non è affatto detto che gliele fornisca “anche” in ragione del suo personale profilo di cliente; là dove il consumatore agisca negozialmente per scopi connessi al soddisfacimento di bisogni o di interessi personali; di conseguenza, il bene o la prestazione richiesta, siano essi di modico o medio valore, ed il relativo regolamento, anche se vessatorio, possono (al più) comportare un pregiudizio, ma non certo il tracollo della situazione patrimoniale del contraente .

A ciò aggiungasi l’obbligo per l’intermediario, ex art. 28 del Regolamento Consob 11522/1998, applicabile ai fatti per cui è causa, di chiedere all’investitore notizie circa la sua propensione al rischio ed i suoi obiettivi di investimento. L’obiettivo della norma richiamata è proprio quello di modulare il contenuto dell’obbligo di comportamento dell’intermediario facendo sì che il risparmiatore maturi un consenso avveduto evitando, al contempo, la commutazione di fatto del debito informativo in un vacuo stilema offendente la sua ratio essendi . Dalla lettura della decisione emerge nitidamente la violazione – da parte della banca intermediaria – dell’obbligo di acquisizione di informazioni dai clienti già con riferimento al contratto quadro. Quest’ultimo – osserva il giudicante – pur risultando sottoscritto, presenta in bianco le caselle relative ai dati informativi sul profilo di rischio del cliente, così come non risulta documentato il rifiuto degli investitori a fornire informazioni, come invece prescrive l’art. 28, comma 1, lett. a) Reg. 11522/1998.

La normativa richiamata dal Tribunale rappresenta il veicolo con il quale è stata introdotta nel nostro ordinamento la know your customer rule, conosciuta anche come l’undicesimo comandamento di Wall Street, per la quale l’obbligo di informarsi è strettamente funzionale al successivo obbligo costituito dalla soddisfacente realizzazione dell’informazione alla clientela . Si comprende agevolmente che la mancata acquisizione delle informazioni impedisce all’intermediario di adempiere correttamente la sua prestazione , posto che il nesso di strumentalità tra il dovere informativo e l’obbligo di acquisire le informazioni dai clienti è palese così come “manifesto è il loro sinergico operare”.

Per il Tribunale barese la violazione di queste regola non assume alcuna rilevanza, sul presupposto che gli investitori avevano investito cospicue quantità di denaro in passato. La motivazione lascia assai perplessi. Intanto, l’art. 28, comma 2, del Regolamento 11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati non possano effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all' investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della “specifica” operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Ancora, l’art. 29 dello stesso regolamento, dopo aver precisato, al primo comma, che gli intermediari debbano astenersi dall’eseguire operazioni inadeguate per tipologia, frequenza e dimensione, e che per operare la valutazione di adeguatezza debbano tener conto di ogni informazione in loro possesso, al terzo comma, prescrive che gli stessi possano comunque dar corso ad un’operazione inadeguata solo sulla base di un ordine scritto nel quale l’investitore dia atto di essere stato avvertito delle ragioni dell’inadeguatezza.

In altre parole non rileva – ai fini di un corretto assolvimento dell’obbligo di informazione da parte dell’intermediario – che il cliente abbia in passato investito, dimostrandosi propenso al rischio. Di questo è convinta anche la Corte d’Appello di Roma che proprio di recente ha pronunciato la condanna di un intermediario in favore di un risparmiatore che aveva investito in bond argentini e Cirio tra il 1999 ed il 2000. Per i giudici capitolini non conta il fatto che risparmiatore in passato avesse investito in azioni e derivati; trova piena portata applicativa la disposizione contenuta all’art. 28, comma 2°: norma che vieta espressamente la stipulazione del contratto in una situazione di disinformazione . Quello che il giudicante barese pare aver dimenticato è che nell’ipotesi richiamata sussiste un divieto di contrarre ed in carenza dei presupposti normativi l’intermediario non è legittimato a consigliare e/o effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione. E’ lo stesso legislatore a collegare il divieto di contrarre alla violazione di specifici obblighi informativi.



4. Quale rimedio?
Ci si può a questo punto interrogare sul rimedio che il Tribunale avrebbe potuto applicare, laddove avesse riscontrato le evidenti violazioni da parte dell’intermediario. La tesi più convincente è che si tratti di nullità del contratto per illiceità, in omaggio “all’esigenza di ordine pubblico di garantire l’integrità dei mercati contro la diffusione di operazioni pericolose” ; l’art. 28 del Reg. 11522/1998 si sostanzia in un divieto di contrarre e se nonostante ciò l’intermediario finanziario contrae, il contratto può essere ritenuto nullo .

Va evidenziato che contrariamente a chi afferma che le norme che impongono doveri di informazione non sono suscettibili, sotto alcun profilo, di essere tradotte in altrettanti divieti di contrarre, si deve considerare che in questo ambito disciplinare è proprio la normativa a collegare il divieto di contrarre all’inadempimento di taluni obblighi informativi . Si tratta di un vero e proprio dovere di non fare idoneo a colpire alla radice l’atto vietato. L’obbligo di astensione, proprio perché è posto a carico dell’intermediario fa di lui un guardiano dell’integrità dei mercati con “la precipua funzione di evitare che si verifichino situazioni di pericolo per l’integrità dei mercati” , quali sono quelle che seguono alla stipulazione di contratti inadeguati.

Con riferimento specifico alla norma violata non può essere condiviso, così come fanno i giudici baresi, un ossequio formale alla decisione delle Sezioni Unite che ribadiscono che le regole di comportamento, quand’anche integranti norme imperative, non possono dar luogo alla nullità del contratto e neppure alla sua annullabilità.

Nessuno sforzo è dato riscontrare sulla opportunità di tenere presente che la valenza dell’obbligo di informazione debba essere apprezzata in relazione ai diversi ambiti normativi di riferimento , cercando di comprendere quali possano essere le differenti conseguenze nel caso di violazione, senza appiattire ad ogni costo la scelta del rimedio alla violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella fase di formazione del contratto .

Certo non può negarsi che nel contesto indagato è assai difficile individuare la soluzione più idonea, proprio per la perdurante assenza di un quadro rimediale che spinge la dottrina e la giurisprudenza ad adattare le tecniche di diritto comune alle patologie proprie dell’intermediazione finanziaria . Il dibattito, come è noto, ha riguardato anche la possibilità di configurare la nullità virtuale del contratto per contrarietà a norme imperative nelle ipotesi di violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. Non è questa la sede per una ricostruzione dell’articolato e complesso dibattito sviluppatosi sul punto . Basti pensare, ad esempio, che in una prospettiva giureconomica la nullità del contratto non è ritenuta idonea quale rimedio in termini di analisi costi/benefici. In primis si è rilevato che la tesi della nullità porterebbe a trasferire indebitamente in capo all’intermediario i costi della perdita subita dal risparmiatore e non dovuta a sua colpa (pure in violazione di norme di legge), ingenerando un andamento negativo del mercato. Per di più l’accoglimento della tesi della nullità sottrarrebbe ogni forma di incentivo alla prevenzione per l’investitore in quanto non potrebbe avere alcuna rilevanza nel giudizio l’aspetto del concorso di colpa del danneggiato . Di opinione diversa è altra parte della dottrina che ritiene opportuno scansare la deriva formalistica muovendo dal plusvalore assiologico (Wesengehalt) dell’art. 21 Tuf e della disciplina regolamentare ad esso connessa. Tale statuto non si limita ad imporre una condotta nei riguardi della parte che dispone delle fonti cognitive adatte a superare il deficit informativo oscurante il cammino del comune risparmiatore, ma intende proteggere due interessi superindividuali .

La necessità di superare una lettura formalistica della disciplina richiamata è confermata anche dall’evoluzione normativa in materia, giacché all’art. 39, comma 6, del nuovo Regolamento Consob 16190/2007 è previsto che nel caso in cui gli intermediari non ottengano dal cliente le informazioni prescritte dall’art. 39, comma 1, debbano astenersi dal prestare il servizio . Il diniego di fornire informazioni impedisce all’intermediario di prestare la sua attività e gli sottrae anche la possibilità di tener conto di informazioni che siano tratte aliunde.

E’ pur vero che analogo obbligo di astensione non è previsto nell’ipotesi in cui l’intermediario – pur avendo ricevuto le informazioni dal cliente – ometta di fornire le adeguate informazioni sul servizio o sull’operazione consigliata. In tal caso, secondo la nuova disciplina, non v’è alcun obbligo di astensione.

Il dato pare, tuttavia, poco persuasivo; se la ratio sottostante al divieto, di cui all’art. 39, comma 1, del nuovo Regolamento intermediari è quella di adeguare l’operazione al cliente, è fin troppo ovvio concludere che fornire un’informazione distorta – nel raccomandare il servizio o l’operazione – rispetto alla qualità dell’investitore equivale a raggiungere lo stesso risultato che la norma intende evitare. Ciò giustifica l’allargamento dell’obbligo di astensione che si pone, peraltro, in linea di continuità con l’art. 29 del precedente Regolamento Consob .

Pur volendo tralasciare l’ipotesi della nullità, il Tribunale barese avrebbe potuto comunque individuare un rimedio di fronte all’evidente omissione informativa. In una vicenda del tutto analoga la Corte d’Appello di Torino individua la responsabilità dell’intermediario – come conseguenza diretta ed immediata dell’omessa informazione che ha impedito all’investitore di porre in essere una scelta consapevole – dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. di regole comportamentali codificate nell’interesse del cliente. Si tratta di una posizione che ha trovato conferma nella decisione delle Sezioni Unite (26752/2007) , ove si è affermato che le conseguenze per la violazione dei doveri di informazione dell’intermediario – riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto di intermediazione – assumono i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento contrattuale). Quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso. Resta naturalmente da comprendere quale sia l’inadempimento idoneo, per la sua gravità, a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. . Nella contrattazione in esame occorre attribuire una rilevanza preminente all’elemento soggettivo ovvero alla considerazione dell’interesse (del risparmiatore) pregiudicato. Sono proprio la valutazione e la pesatura dell’interesse leso a consentire l’estensione del giudizio di risoluzione all’operazione di investimento. Occorre, dunque, tenere in conto le caratteristiche del caso concreto . Solo dopo aver verificato ciò che costituisce adempimento all’interno del concreto assetto di interessi previsto dal contratto potrà stabilirsi la “gravità” dell’inadempimento. Restano comunque sul piano operativo le non poche difficoltà di una obiettiva valutazione della gravità dell’inadempimento; tuttavia la soluzione è preferita da chi ritiene che una diversa conclusione possa condurre alla paradossale conclusione per cui l’inosservanza di qualsivoglia statuizione della normativa emanata dalla Consob dia luogo a nullità, stante la sua diretta derivazione dall’art. 6 Tuf. Diversamente, la possibilità del ricorso al rimedio solutorio ex art. 1453 c.c. si basa su un giudizio che tiene conto della gravità dell’inadempimento e, quindi, della sua effettiva incidenza sul rapporto contrattuale .

E’ il caso di evidenziare come non manchino al riguardo posizioni critiche. Per alcuni autori la risoluzione per inadempimento apre nuovamente spazio alla nullità virtuale come soluzione raggiungibile per via indiretta, di rimbalzo.

La risoluzione per inadempimento del contratto quadro a monte, operando retroattivamente tra le parti, cancella il contratto quadro stesso ex tunc; ma, in mancanza del contratto quadro, il contratto attuativo a valle risulta privo di un presupposto imperativamente necessario, e quindi nullo ex art. 1418 comma 1°, c.c.



5. Conclusioni.
Il quadro appena delineato non è esaustivo giacché sul piano rimediale la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato anche altre soluzioni . Tuttavia quello che emerge anche dalla lettura della sentenza in commento è la difficoltà di saper trarre tutte le implicazioni dal quid novi costituito dalla forza dirompente della valenza dell’informazione finanziaria; ne consegue la ricerca di soluzioni che non si discostino dalla tranquillità del solco tracciato dalla tradizione. Occorre, piuttosto, prendere atto che lo scenario di riferimento al quale guardava il legislatore del 1942 è completamente mutato, sicché la possibilità di ampliare taluni spazi di operatività della nullità, là dove emergano interessi meritevoli di protezione – anche alla luce delle istanze di efficienza e funzionalità del mercato del risparmio come elemento di valore dell’economia nazionale e dell’integrità dei mercati – non appare da escludere. Non può essere taciuta, né sottovalutata in questo ambito, la stretta convivenza di profili privatistici e profili pubblicistici. Prova ne sia il sistema di controllo, sia pure ancora inappagante, da parte di organi di natura pubblica (come la Consob) sul rispetto delle “regole del gioco” ovvero sulla “trasparenza e correttezza dei comportamenti” tenuti dagli intermediari. Non deve poi dimenticarsi che non molto tempo addietro la stessa Corte di Cassazione evidenziava che l’ipotesi di nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa si verifica indipendentemente da una espressa comminatoria della sanzione di nullità nei singoli casi. Già dal 2001 la norma dell’art. 1418 c.c. esprime, per la giurisprudenza di legittimità, un principio generale teso a disciplinare quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una specifica previsione di nullità.

A ciò aggiungasi che ancora una volta il vuoto normativo sul piano rimediale – confermato anche dalla più recente legislazione – rende la giurisprudenza la protagonista esclusiva nella valutazione della gravità di eventuali inadempimenti e delle implicazioni della reticenza sulla formazione del consenso del risparmiatore. Tutto questo consente in vicende assolutamente identica di giungere a soluzioni diametralmente opposte (v. Corte d’Appello di Roma, Milano e Torino e la decisione del Tribunale di Bari) e non realizza – obiettivamente – quell’esigenza di tutela (pubblica e privata) dei risparmiatori rimessa al momento alla roulette delle decisioni, con il rischio (molto elevato) di premiare solo i “giocatori” più fortunati.
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