GIURISPRUDENZA |
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:: agosto 2010 - La Cassazione si pronuncia sulla responsabilità da prospetto: Cassazione Civile, sez. I, 11 giugno 2010, n. 14056
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Prospetto informativo - Responsabilità da prospetto
4 massime:
In caso di prospetto falso o non veritiero, la circostanza che i dati ivi contenuti possano essere in larga misura influenzati da valutazioni compiute da soggetti terzi ed indipendenti nulla toglie alla responsabilità di chi, in veste di amministratore della società offerente, abbia sottoscritto i bilanci della società ed abbia assunto la paternità del prospetto di offerta, per ciò stesso dovendone in prima persona verificare la veridicità e correttezza. Perciò, anche a prescindere dalla posizione personale degli amministratori, la responsabilità nei confronti dei terzi sottoscrittori derivante dalla non veridicità di un prospetto d’offerta pubblica di azioni deve esser riferita alla società che di quelle azioni è l’offerente e dalla quale quel prospetto proviene.
Per quanto attiene l’individuazione dei danni subiti dal sottoscrittore di azioni offerte in base ad un prospetto infedele al vero, dovendo ovviamente sussistere un nesso di causalità tra tali danni e l’infedeltà del prospetto, deve ritenersi che, se il comportamento antigiuridico da cui la responsabilità trae origine consiste nell’aver fornito al sottoscrittore dei titoli un’informazione insufficiente o fuorviante circa il valore patrimoniale o la redditività dei titoli stessi, il danno di cui si discute, da ragguagliare al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato da tale comportamento scorretto, è quello prodotto appunto dall’aver acquistato beni aventi un valore diverso ed inferiore rispetto a quanto le informazioni ricevute dall’acquirente avrebbero fatto ragionevolmente supporre, cioè di aver acquistato ad un prezzo che dichiaratamente presupponeva un determinato valore, risultato poi invece inferiore. Diversamente, le vicende dei titoli successive al loro acquisto non sono di per sè produttive di un danno riconducibile al suddetto fatto illecito, posto che l’andamento di borsa dei titoli quotati, sia nell’immediato sia nel lungo periodo, è notoriamente influenzato da una assai variegata quantità di fattori.
In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d’investimento del sottoscrittore.
La responsabilità derivante dalla violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l’offerta pubblica di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari, nella quale nessuna trattativa è concepibile e l’aderente all’offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale non già sulla base di un’interlocuzione diretta con la controparte, bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato, va ricondotta al genus della responsabilità aquiliana ex art. 2043 e non a quello della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., che trova diversamente applicazione laddove sia configurabile una trattativa destinata alla conclusione del contratto tra due o più parti, trattativa nel condurre la quale si esige che le parti conformino a buona fede il loro reciproco comportamento.
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:: luglio 2010 - Cassazione Civile, sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605:I fondi comuni d’investimento (nella specie un fondo immobiliare chiuso) costituiscono patrimoni separati della SGR
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I fondi comuni d’investimento (nella specie un fondo immobiliare chiuso) costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti, con la conseguenza che, in caso di acquisto immobiliare operato nell’interesse di un fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla suindicata società di gestione.
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:: gugno 2010 - AZIONE DI CLASSE 140 BIS CODICE DEL CONSUMO: LA PRIMA ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO ORDINANZA 4 giugno 2010
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Nell’azione di classe ex art. 140 bis cod. del consumo – la cui ratio normativa deve individuarsi nella tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori ed utenti – la legittimazione ad agire in capo all’attore risiede nella titolarità, in proprio e personalmente, del diritto individuale omogeneo che caratterizza la stessa classe. Il proponente, quindi, può rappresentare gli interessi della classe unicamente laddove il suo interesse coincida con quello di quest’ultima, essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono titolari i singoli appartenenti alla classe.
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:: 15 giugno 2010 - Banca d’Italia: sanzioni agli amministratori - Cass., sez. II, 15 giugno 2010, n. 14305
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Attività bancaria | Banca d'Italia - Poteri, sanzioni e struttura organizzativa | Responsabilità della banca - In generale
Le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia agli amministratori di un istituto di credito in ragione delle rilevate carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, nonché nell’erogazione, gestione e controllo del credito, non posso essere in alcun modo condizionate né dalle dimensione della istituto considerato, né dall’assenza di una stabile retribuzione, oltre che di una specifica professionalità, in capo agli stessi amministratori. Tali circostanze, infatti, non determinano una limitazione ai doveri di diligenza, di accortezza e prudenza insiti in quel tipo di attività esercitata, né al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, da osservarsi rigorosamente in relazione sia alle specifiche responsabilità connesse con la funzione che l’amministratore si è assunto volontariamente, che alle peculiarità dell’attività di gestione del credito, dalla quale scaturiscono imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, quale che sia la dimensione della banca.
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:: maggio 2010 - Determinazione del TASSO DI USURA: Cassazione Penale, sez. II, 26 marzo 2010, n. 12028
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Usura - In generale |Conto corrente - Commissione di massimo scoperto |Apertura di credito - Commissione di massimo scoperto |
Il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.
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