Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Commissione di massimo scoperto
- Parole chiave: 5%, Commissioni di massimo scoperto, Limite di legge del 0, Violazione
- Estremi della decisione: Collegio di Milano, 17 settembre 2010, n.942
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In materia di commissioni di massimo scoperto (CMS), l'art. 2-bis, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che la misura massima dell’addebito commissionale trimestrale non può eccedere lo 0,5%. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la commissione pari all’1% trimestrale, palesemente in eccedenza rispetto al limite normativo dello 0,5%, a nulla rilevando che in concreto che la misura applicata sia conforme al predetto limite.