Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Ius variandi (art. 118 TUB) / Obbligo di comunicazione
- Parole chiave: Art. 118 TUB, Atto unilaterale recettizio, Ius variandi, Obbligo di comunicazione, Onere della prova in capo all'intermediario
- Estremi della decisione: Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1298
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E' onere della banca provare che la proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 sia stata effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal concreto recapito all’indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.).