WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Clausola risolutiva espressa | Principi di correttezza e buona fede

Collegio di Napoli, 12 maggio 2010, n.354

12 Giugno 2011

Nel caso in cui il contratto di finanziamento tra la banca e il cliente, a suo tempo stipulato da quest’ultimo e, quindi, accettato in tutti i suoi elementi, preveda una clausola risolutiva espressa, di scioglimento del rapporto, in ipotesi di inadempimento del pagamento delle rate del mutuo, deve ritenersi ragionevole il comportamento della banca che, di fronte ai reiterati inadempimenti del cliente e agli inutili tentativi di concordare la ristrutturazione del debito, ne faccia ricorso. La banca infatti, come impresa, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni amministrative che caratterizzano l’ordinamento creditizio, deve far fronte ai rischi connessi all’esercizio della sua attività, tutelando le ragioni di credito che gli competono non solo nel proprio interesse aziendale, ma anche in quello generale dei risparmiatori al buon funzionamento del mercato del credito.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter