WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Danno non patrimoniale | Centrale di Allarme Interbancaria | Illegittima segnalazione | Tardiva cancellazione

Collegio di Milano, 25 maggio 2010, n.429

12 Giugno 2011

Deve ritenersi censurabile la mancata comunicazione da parte dell’intermediario al debitore dell’avvenuta segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale di Allarme Interbancaria, della cui cancellazione, peraltro, la banca ha provveduto solo in corso di procedura dinanzi all’ABF, pur conscia di un debito residuo contenuto e che ha ritenuto di poter azzerare a fronte dei disagi patiti dalla cliente. Ne consegue che, pur a fronte delle tardive azioni poste in essere dalla banca (azzeramento del saldo a debito della ricorrente e cancellazione della segnalazione), il comportamento non diligente della stessa sino al momento della presentazione del ricorso all’ABF comporta il riconoscimento del danno morale subito dalla ricorrente a seguito dell’erronea segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale di Allarme Interbancaria.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter