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Dossier

Centrale dei rischi | Segnalazioni | Lettera di costituzione in mora | Contenuto

Collegio di Milano, 20 aprile 2010, n.255

12 Giugno 2011

Deve considerarsi assolutamente legittima la condotta dell’intermediario il quale, prima di effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi, avverta il cliente dell’esistenza di uno scoperto e delle conseguenze che ad esso si ricollegano, senza che successivamente il cliente provveda in alcun modo a ripianare il proprio debito. In tal senso, la correttezza del comportamento dell’intermediario appare evidente dal fatto che, con lettera di costituzione in mora ricevuta dal cliente (come dimostra il relativo avviso di ricevimento), lo stesso dia evidenza: a) della diffida al pagamento entro 15 giorni del credito vantato dalla banca in virtù dello scoperto del c/c di corrispondenza oltre agli interessi maturandi; b) che, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, qualora il cliente non avesse provveduto al pagamento nei termini suddetti, la relativa informazione sarebbe stata registrata in uno o più sistemi di informazioni creditizie; c) che in caso di mancato adempimento, la banca avrebbe provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati. Altresì, l’estratto – sul quale si legge che “è stato inoltrato […] al centro stampa esterno per la successiva postalizzazione” – evidenzia il passaggio a sofferenza della posizione del cliente.


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