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Dossier

Apertura di credito | Commissione di massimo scoperto | Commissione di messa a disposizione fondi

Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.172

11 Giugno 2011

Deve considerarsi nulla per contrarietà al disposto dell’art. 2 bis, comma 1, della l. n. 2/2009 la nuova “Commissione di messa a disposizione fondi” (CMDF) introdotta dall’intermediario in sostituzione della precedente “commissione di massimo scoperto”, laddove tale nuova commissione venga “calcolata, posticipatamente e su base trimestrale, in una misura proporzionale pari all’1% della media dell’importo dell’apertura di credito in essere durante il trimestre di riferimento (CMDF TRIMESTRALE = importo medio trimestrale dell’apertura di credito x 1/100)”. La suddetta disposizione, infatti, subordina la validità delle commissioni per la messa a disposizione fondi al fatto che: a) il corrispettivo sia predeterminato “in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento”, e quindi, a ben vedere, con predeterminazione ex ante in termini non solo di tasso, ma anche di importo netto complessivo per tutta la durata del fido; b) il patto scritto sia “non rinnovabile tacitamente alla scadenza”, il che implica, nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, la necessità di una durata predeterminata dello specifico patto di remunerazione. Diversamente, la clausola di specie: da un lato, prevede un meccanismo di calcolo posticipato e per ciò stesso non determinabile ex ante, basato su una percentuale da calcolarsi, per di più, con riferimento alla media dell’importo dell’apertura di credito in essere (espressione in sé non univoca, che potrebbe essere interpretata sia nel senso dell’accordato medio, sia nel senso della media della differenza tra accordato e utilizzato); dall’altro, per quanto concerne la rinnovabilità del patto, la clausola non fa alcuna menzione di un arco temporale predefinito di applicazione della stessa.


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