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Dossier

Apertura di credito | Limiti | Spese e diritti di commissione | Comportamenti concludenti della banca

Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.165

11 Giugno 2011

E’ legittima la pretesa della banca in ordine al versamento da parte del cliente della somma chiesta per “Rinnovo Istr. Fido”, laddove questa compaia quale voce di spesa: sia nel documento di sintesi, ove sono indicate le condizioni economiche massime applicabili alla clientela e dove figurano le spese rinnovo istruttoria e/o gestione pratica fido con previsione dell’importo massimo applicabile; sia nella copia del contratto prodotta dalla banca, ove, sebbene non risulti una specifica clausola, è tuttavia indicato l’importo massimo applicabile per la voce di spesa “rinnovo istruttoria e/o gestione pratica fido” (sebbene senza indicazione dei casi di addebito e della base periodica di computo). A nulla rileva il fatto che, in passato, la banca abbia provveduto a riaccreditare le somme a tale titolo percepite per ragioni di “opportunità commerciali”, posto che un particolare atteggiamento di “riguardo” nei confronti di un proprio cliente non può ritenersi fatto idoneo a generare, per il futuro, un obbligo di corrispondente contenuto.


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