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Dossier

Diligenza professionale | Assegno bancario | Responsabilità | Obblighi di controllo in capo alla banca

Collegio di Roma, 22 marzo 2010, n.142

11 Giugno 2011

La diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell’assegno deve essere valutata con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.) e va quindi commisurata a quella “particolarmente qualificata” dell’accorto banchiere, vale a dire (non di un generico soggetto di media diligenza, ma) di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza. Tali principi valgono non solo per l’ipotesi in cui l’assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria, ma anche in quella in cui l’assegno pervenga ad essa in sede di stanza di compensazione (nel caso di specie, l’adempimento secondo diligenza dell’incarico ricevuto dalla banca avrebbe imposto che questa rilevasse, al momento della presentazione dell’assegno per il pagamento, quanto meno l’importo elevato dell’assegno in rapporto alla esigua giacenza sul conto corrente e alla scarsa movimentazione del medesimo: circostanze, queste, che, tenuto anche conto dell’età avanzata della cliente, certamente nota alla banca, avrebbero dovuto indurre il sospetto che l’assegno potesse essere stato sottratto o alterato e avrebbero perciò imposto alla banca quanto meno di avvisare la cliente prima di procedere al pagamento ed all’estinzione del titolo).


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