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Dossier

Apertura di credito | Caratteristiche e obblighi discendenti

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1119

12 Luglio 2011

 

Dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l’obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell’ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall’art. 1843 c.c., ovvero in qualsiasi momento, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l’apertura è regolata in conto corrente, a norma dell’art. 1852 c.c. Non concretano diversamente l’apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l’insorgenza dell’obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell’ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell’atto a quella condizione o a quella circostanza.


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