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Dossier

Carte di credito | Utilizzo fraudolento | Responsabilità del cliente

Collegio di Roma, 27 settembre 2010, n.983

8 Luglio 2011

 

La spendita non autorizzata dello strumento di pagamento, sulla base della digitazione del PIN e di altri codici di accesso da parte del terzo frodatore, non è di per sé sufficiente a dimostrare la grave negligenza del titolare. Altrimenti detto, non è possibile inferire in via di presunzione la grave negligenza del cliente dal fatto che i prelievi illeciti siano avvenuti attraverso la digitazione dei codici identificativi a lui attribuiti. Ne consegue che, laddove il contratto di rilascio della carta di pagamento preveda che “Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’indebito o illecito uso della carta o dei codici a seguito degli eventi di cui al comma 1, entro il limite di Euro 150,00, fino al momento in cui risulti opponibile alla banca, ai sensi del comma 5, la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione. La predetta limitazione di responsabilità a favore del Titolare non si applica qualora il medesimo abbia agito con dolo o colpa grave, o, comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo o dell’obbligo di diligente custodia previsto nell’articolo precedente”, in difetto di prova della colpa grave del cliente medesimo, il rischio dell’utilizzo illecito della carta di pagamento da parte di terzi deve essere posto a carico della banca, al netto della franchigia di € 150.


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Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

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