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Dossier

Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni illegittime | Condotta colposa dell’intermediario

Collegio di Napoli, 24 settembre 2010, n.978

6 Luglio 2011

 

Accertato che l’unico motivo determinante la mancata restituzione del credito utilizzato dal cliente attraverso la spendita della carta sia rappresentato dalla modifica delle coordinate del c/c conseguente al processo di riorganizzazione che ha interessato il gruppo societario di appartenenza dell’intermediario, fatto a quest’ultimo esclusivamente imputabile, deve escludersi la responsabilità del cliente ex art. 1218 c.c. per il mancato adempimento all’obbligo di rimborso rateale del finanziamento, sia la stessa segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazioni creditizie. A nulla rileva il fatto che il cliente non si sia attivato con l’intermediario una volta avuto contezza del mancato addebito sul conto di appoggio dei ratei mensili dovuti in ragione dell’utilizzo della carta. Infatti, una volta impartito dal cliente l’ordine di addebito sul conto di appoggio, l’intermediario era stato messo in condizione di poter soddisfare il proprio credito unilateralmente senza bisogno della ulteriore e periodica cooperazione del cliente-debitore, il quale aveva allora legittimamente ragione di confidare sulla corrente operatività del meccanismo prescelto dall’intermediario per garantirsi il rimborso del finanziamento, e dunque non aveva ragionevolmente nemmeno il dovere, neppure in ossequio al generale canone di buona fede, di controllare periodicamente che l’addebito fosse eseguito nei termini contrattualmente stabiliti.


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