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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Autonomia contrattuale | Valutazione di ‘merito creditizio’

Collegio di Napoli, 17 settembre 2010, n.948

6 Luglio 2011

 

Il consolidamento dell’esposizione debitoria comporta una valutazione di ‘merito creditizio’, di competenza esclusiva del soggetto erogante, cui l’Arbitro non può sostituirsi. Escluso, quindi, che possa imporre agli intermediari di concedere credito ad un potenziale cliente, l’ABF può al più limitarsi a verificare l’esistenza di un diritto in capo al ricorrente alla valutazione della propria richiesta e la correttezza del comportamento tenuto dalla resistente, con conseguente eventuale pronuncia di un solo provvedimento di tipo risarcitorio dei danni che eventualmente si dimostrino essere ricollegabili sotto un profilo di diretta causalità a tali violazioni. Alla possibilità di accordare siffatta forma di tutela all’interesse del cliente osta, all’evidenza, il principio della libertà contrattuale, che permette all’intermediario di apprezzare liberamente se accedere a proposte di tipo transattivo, e la tipicità, nel nostro ordinamento, dei casi in cui può essere disposto coattivamente l’adempimento di un obbligo a contrarre.


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