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Dossier

Mutuo | Responsabilità precontrattuale | Finanziamento | Diniego

Collegio di Milano, 24 settembre 2010, n.973

6 Luglio 2011

 

A fronte della richiesta di numerose garanzie per la concessione del finanziamento (ipoteca sull’immobile da acquisire, fideiussioni personali dei soci, garanzia da parte di un consorzio di garanzia collettiva del settore turismo ed infine un’ipoteca su un immobile civile di proprietà di uno dei soci), E' contrario ai doveri di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. il comportamento dell’intermediario il quale disdica all’ultimo momento l’appuntamento fissato avanti notaio per la stipulazione contratto di mutuo adducendo: a) la presenza di un ostacolo formale (autorizzazione del giudice tutelare in presenza di una amministrazione di sostegno) al perfezionamento degli atti di disposizione sull'appartamento di proprietà di uno dei soci, il quale, però, da un lato non poteva incidere in modo significativo sull’equilibrio economico dell’affare, dall'altro aveva carattere evidentemente transitorio; b) che il consorzio di garanzia collettiva avrebbe potuto invocare il mancato perfezionamento dell’ipoteca sull’appartamento per sottrarsi alle proprie obbligazioni fideiussorie, circostanza questa che "sa di cavillesco"; c) dubbi circa la possibilità di rispettare la tempistica del programma di investimento sottostante al finanziamento, rispetto cui, però, la banca avrebbe dovuto ad accelerare il perfezionamento degli atti e non rallentarli manifestando più compiute esigenze.


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