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Dossier

Mutuo | Interpretazione | Clausola contrattuale | Opzione di modifica degli interessi | Termine

Collegio di Napoli, 28 maggio 2010, n.452

29 Giugno 2011

 

L’articolo dell’ “atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca”, sottoscritto dalle parti, il quale dispone che “dopo la data del 15.9.2008 e, successivamente, ogni 24 mesi, la parte mutuataria potrà scegliere se continuare il rimborso del mutuo (per i ventiquattro mesi successivi) a tasso fisso od a tasso variabile, secondo le seguenti modalità: tasso fisso annuo […] tasso variabile […]. La parte mutuataria potrà optare per una delle nuove condizioni dandone comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione dovrà pervenire alla banca entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del tasso in quel momento in vigore. In assenza di tale comunicazione, e ciò a partire dal giorno di scadenza del tasso in quel momento in vigore, il rimborso del mutuo continuerà per ulteriori 24 mesi, a tasso fisso che sarà determinato in base a quanto previsto dal punto a) del presente articolo, se l’ultimo periodo per cui la parte mutuataria ha definito le modalità di rimborso era a tasso fisso, a tasso variabile se se l’ultimo periodo per cui la parte mutuataria ha definito le modalità di rimborso era a tasso variabile […]”, deve essere interpretato nel senso che nell’esercizio dell’opzione di modifica del regime del tasso di interessi accordata al mutuatario il termine di “30 giorni prima della scadenza del tasso in quel momento in vigore” è stabilito convenzionalmente a favore del mutuante.


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