Decisione | Parole chiave |
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Collegio di Roma, 10 novembre 2010, n.1262 | Art. 118 co. 2 T.U.B., Comunicazione, Ius variandi, On line, Onere della prova |
Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1298 | Art. 118 TUB, Atto unilaterale recettizio, Ius variandi, Obbligo di comunicazione, Onere della prova in capo all'intermediario |
Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1016 | Art. 118 TUB, Circostanze rilevanti, Commissione di massimo scoperto, Ius variandi, Onere della prova |
Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1010 | Contratti bancari in genere, Ius variandi, Obbligo di comunicazione |
Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1016 | Commissione di massimo scoperto, Commissione Disponibilità Fondi, Ius variandi, Obbligo di comunicazione, Onere della prova |
Collegio di Roma, 30 settembre 2010, n.1007 | Commissione di Affidamento (CAF), Commissione di massimo scoperto, Invio della proposta, Ius variandi, Onere probatorio |
Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.903 | Carte di credito, Ius variandi, Modalità di comunicazione, Spese e commissioni, Trasparenza |
Collegio di Napoli, 30 luglio 2010, n.827 | Art. 118 TUB, Ius variandi, Obbligo di comunicazione, Onere della prova |
Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.798 | Art. 118 TUB, Aumento dello spread, Inefficacia, Ius variandi, Mutuo, Obbligo di preavviso, Trasparenza, Violazione |
Collegio di Milano, 09 luglio 2010, n.716 | Art. 117 TUB, Contestazione, Contratti bancari in genere, Deposito di titoli in amministrazione, Dichiarazione recettizia, Ius variandi, Obbligo di comunicazione, Onere probatorio |
Con Disposizioni del giugno 2009 la Banca d’Italia ha reso obbligatorio per le banche e gli altri intermediari finanziari l’adesione all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale di risoluzione delle liti con i clienti relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari.
Come precisato dalla stessa Banca d’Italia, gli intermediari sono quindi tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne che garantiscano che l’ufficio o il responsabile della gestione dei reclami si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall’Arbitro Bancario Finanziario, valutando i reclami pervenuti anche alla luce di tali orientamenti e verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise da quest’Organismo e considerando le soluzioni adottate in tali casi.
Al fine di facilitare al massimo questa attività di aggiornamento e di verifica, Diritto Bancario mette a disposizione la sezione dell’ "Arbitro bancario finanziario", contente un massimario completo delle decisioni dello stesso Arbitro, catalogate per argomento specifico e per parole chiave, e facilmente consultabili attraverso la ricerca per albero tematico e la ricerca libera sul testo delle “motivazioni” delle diverse decisioni.