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Approfondimenti

La normativa bancaria della Repubblica di San Marino armonizzata con il quadro regolamentare europeo sui servizi di pagamento e sui servizi di emissione di moneta elettronica

12 Maggio 2016

Emanuela Montanari

Di cosa si parla in questo articolo

La normativa bancaria sammarinese è stata attuata con il Regolamento n. 2014/04 e n. 2015/02, emanati rispettivamente il 1/11/2014 e il 1/11/2015, che stabiliscono le regole di vigilanza applicabili all’esercizio nella Repubblica di San Marino di servizi di pagamento e servizi di emissione di moneta elettronica, nonché agli Istituti quali fornitori di tali servizi.

La predetta regolamentazione ha recepito nella Repubblica l’acquis comunitario, già avviato parzialmente con il Regolamenti SEPA n. 2013/05, con particolare riguardo alle Direttive dell’Unione Europea:

  • n.2007/64/CE del 13 novembre 2007 (cd. PSD)
  • n.2009/110/CE del 16 settembre 2009 (cd. Direttiva IMEL)

nonché al Regolamento (CE) n.924/2009 parimenti del 16 settembre 2009.

La regolamentazione ha completato il recepimento della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 e successive modifiche (cd. PSD) introducendo nell’ordinamento sammarinese tutte le regole previste in tema di trasparenza bancaria in relazione ai servizi ed ai conti di pagamento.

Applicazione delle disposizioni PSD e SEPA nella Repubblica di San Marino

Con il regolamento 2014/04 e 2013/05 è stato aggiornato il quadro normativo nazionale in materia di servizi di pagamento per armonizzarlo alle regole comunitarie. Le disposizioni in materia SEPA sono entrate in vigore il 31/1/2014 e la normativa PSD il 1/11/2014 introducendo una serie di novità relative ai servizi di pagamento, in particolare:

  • caratteristiche dei servizi di pagamento (ad esempio tempi di esecuzione, forme di tutela in caso di pagamenti non autorizzati, commissioni );
  • una ripartizione di responsabilità tra prestatori di servizi di pagamento e utenti;
  • requisiti informativi proporzionati alle esigenze degli utenti finali;

Gli scopi della Direttiva PSD sono principalmente:

  • sostenere la creazione di un mercato unico europeo dei servizi di pagamento;
  • incrementare la tutela dell’utente migliorando la trasparenza delle condizioni e l’accessibilità alle informazioni;
  • standardizzare i diritti gli obblighi e i requisiti informativi in capo sia all’utente sia ai Prestatori di Servizi di Pagamento;
  • favorire la concorrenza nella materia dei servizi di pagamento al fine di determinare maggiore efficienza dei servizi ai Clienti finali (es. riduzione dei tempi di esecuzione delle transazioni).

Ipaesi interessati dalla Direttiva sono i 28 paesi dell’Unione Europea, ed è inclusa la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco, la Svizzera e Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo).

Le nuove disposizioni normative (di seguito: “normativa PSD”) si applicano, obbligatoriamenteai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo spazio economico europea se i Prestatori dei Servizi di Pagamento interessati dal servizio sono insediati nella Comunità Europea o in uno degli Stati sopra indicati.

La normativa PSD stabilisce che sono servizi di pagamento i servizi che permettono di eseguire ordini di pagamento – trasferimento fondi, addebiti diretti – pertanto, rientrano fra essi i bonifici nazionali oppure diretti a/provenienti da stati membri, disposti singolarmente, oppure periodici, multipli, nonché i SEPA Direct Debit disposti mediante supporto cartaceo, telematico o magnetico.

I principali impatti della normativa PSD sugli ordini di pagamento sono:

  • II codice IBAN del beneficiario diventa elemento obbligatorio per garantire la corretta esecuzione di un bonifico;
  • II beneficiario deve essere accreditato con valuta non successiva al giorno in cui i fondi sono disponibili alla sua banca;
  • L’ordinante non può essere addebitato in data e con valuta antecedente il giorno dell’esecuzione dell’ordine;
  • Non è possibile dare corso ad ordini di pagamento che prevedano valuta antergata per il beneficiario;
  • Sono eliminate le spese sui bonifici esteri quando non richiedono conversione valutaria;
  • Per ogni operazione di pagamento l’utente ha una maggiore informazione sui tempi e sui costi dell’operazione.

La nuova normativa contiene, fra l’altro, disposizioni che disciplinano la contrattualistica e le informazioni da fornire agli utilizzatori dei servizi di pagamento, nonché i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione e all’uso dei servizi di pagamento(precontratto e fogli informativi).

L’adesione ha consentito altresì tempi ridotti e certi per l’esecuzione dei bonifici, abbattimento dei costi per i trasferimenti transfrontalieri, la gestione efficiente dei pagamenti da parte di consumatori e imprese, la possibilità di utilizzare il conto acceso presso la banca sammarinese per effettuare addebiti richiesti da soggetti residenti nei paesi aderenti a SEPA al pari degli altri paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Analisi del nuovo quadro normativo

A seguito del recepimento della Direttiva PSD si riportano in dettaglio di seguito le novità normative introdotte.

Data valuta e disponibilità fondi.

La Banca del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che la Banca ha ricevuto i fondi.

Quando un utilizzatore versa contante su un conto di pagamento nella medesima valuta in cui il conto è denominato, la Banca applica quale data valuta la medesima data di ricezione dei fondi e rende i fondi immediatamente disponibili.

La valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata lavorativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca del beneficiario.

La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata lavorativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Contrattualistica

Le nuove disposizioni introducono l’istituto del contratto quadro, che è quel particolare contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che detta gli obblighi e le condizioni, che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di conti di pagamento. I contratti in essere sono stati adeguati attraverso le procedure istituite dall’Autorità di Vigilanza.

Modifiche delle condizioni contrattuali sui servizi di pagamento – Ius variandi.
Qualsiasi modifica del contratto quadro è proposta dal Prestatore dei Servizi di Pagamento con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Il Prestatore di Servizi di Pagamento informa il cliente che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest’ultimo non abbia comunicato allo stesso la mancata accettazione prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso il cliente ha diritto di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle modifiche.

Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli ai clienti possono essere applicate senza preavviso.

Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in forma neutra, tale da non creare discriminazioni tra i clienti.

Pre-contratto – Informazioni generali preliminari

Prima che il cliente sia vincolato da un contratto quadro o da un’offerta, il Prestatore di un Servizio di Pagamento fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni stabilite dalla regolamentazione (cfr. art. X.III.12 Reg. 2014/04) redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché espressamente convenuta dalle parti. Tali obblighi possono essere anche assolti fornendo una copia della bozza del contratto quadro.

Obblighi informativi – Fogli informativi

Sono fornite al cliente informazioni e condizioni relative:

  1. al Prestatore dei Servizi di Pagamento;
  2. all’utilizzo del Servizio di Pagamento;
  3. a spese, tassi di interessi e di cambio;
  4. alle comunicazioni fra il cliente e il Prestatore dei Servizi di Pagamento ovvero il diritto del cliente di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro, i mezzi di comunicazione, le modalità e la frequenza delle stesse e la lingua utilizzata;
  5. alle misure di tutela e correttive che il Prestatore dei Servizi di Pagamento deve utilizzare per garantire la sicurezza e le modalità per la comunicazione di furto, smarrimento o appropriazione indebita dello strumento di pagamento, le responsabilità nonché le comunicazioni delle operazioni non autorizzate o inesatte e le condizioni per il rimborso;
  6. a modifiche e recesso dal contratto quadro;
  7. alle procedure giudiziali e stragiudiziali per la risoluzione delle controversie.

La Banca predispone i fogli informativi per ogni servizio o prodotto distribuito tenendoli a disposizione della clientela

Condizioni economiche

Sono state introdotte le seguenti novità normative:

le spese per l’adempimento degli obblighi di informazione o sostenute per l’adozione di misure ai sensi della regolamentazione in materia di trasparenza, non possono essere più addebitate: sono state pertanto eliminate le spese per trasparenza, per comunicazioni obbligatorie e spese equivalenti, e, qualora applicate, devono essere adeguate con i costi sostenuti effettivamente ed essere concordate con il cliente (cfr. art. X.II.2 comma 1 del Regolamento n. 2014/04);

  • non possono essere applicare commissioni né alcuna forma concordata di remunerazione avente effetto equivalente sugli addebiti diretti SDD. In ogni caso, le commissioni qualora applicate devono essere adeguate con i costi effettivamente sostenuti (ex art. 13 del Regolamento n. 2013/05);
  • le commissioni sui bonifici per pagamenti transfrontalieri devono essere uguali alle commissioni applicate ai bonifici nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta (cfr. art. 16, comma 1 del Regolamento n 2013/05);
  • le commissioni sui bonifici per pagamenti transfrontalieri devono essere adeguate e corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti ed essere concordate con il cliente prima della loro applicazione (ex art 16 comma 3 del Regolamento n. 2013/05). Pertanto sono previste commissioni uniformi per i paesi area sepa e i bonifici nazionali correlate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I contratti sono stati adeguati con l’inserimento di specifiche clausole per l’adesione da parte della clientela alle procedure di reclamo o il ricorso ad altre forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie ivi inclusa la segnalazione all’autorità di Vigilanza di presunte inadempienze ai sensi dell’art. 68 LISF Legge n. 165/2005.

SEPA

La regolamentazione sammarinese attraverso l’emanazione del Regolamento 2013/05 armonizza il sistema dei pagamenti nazionale con le regole generali introdotte a livello europeo dal Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 al fine di assicurare che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti nazionali in euro, coerentemente a quanto previsto dalla Convenzione Monetaria vigente tra la Repubblica e l’Unione Europea per l’uso dell’euro quale moneta nazionale.

In particolare la disciplina sammarinese consente l’ingresso nell’area unica dei pagamenti in euro (cd. SEPA) attraverso il recepimento delle norme attuative rispetto al Regolamento comunitario sopra citato che sono state introdotte dal Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 ed hanno ad oggetto comuni requisiti tecnici e commerciali per bonifici e addebiti diretti.

La regolamentazione disciplina:

  • i requisiti per operazioni di pagamento sepa ovvero i trasferimenti di fondi tra conti di pagamento del pagatore o del beneficiario (SEPA Credit Transfer SCT e SEPA Direct Debit SDD),
  • i principi generali in tema di pagamenti transfrontalieri nell’ambito dei Paesi SEPA;
  • i termini di adeguamento dei requisiti tecnici e della contrattualistica previsti per il 31/01/2014 e del sistema dei pagamenti nazionale al 1 febbraio 2016.

Modifiche introdotte con il Regolamento BCSM n.2013-05 (cd. SEPA)

A partire dal 1° Febbraio 2014 i servizi di pagamento nazionali – il servizio di addebito RID e il bonifico – sono stati definitivamente sostituiti dal SEPA Direct Debit (SDD) e dal SEPA Credit Transfer (SCT).

Per i servizi di pagamento nazionali e i servizi di addebito diretto particolari, come il RID finanziario e il RID a importo fisso l’adeguamento a SEPA è stato effettuato il 1° febbraio 2016.

SEPA Credit Transfer (SCT) è uno schema di pagamento standardizzato per i pagamenti in Euro all’interno dell’area SEPA, rivolto ad Aziende e Consumatori con termini di esecuzione prefissati e pari a 1 giorno lavorativo.

Lo schema SEPA Direct Debit (SDD) paneuropeo di addebito diretto per disposizioni di incasso nazionali e transfrontaliere in euro per tutti i Paesi aderenti a SEPA avviene mediante due differenti modalità a seconda della classificazione del cliente Pagatore:

  • Addebito SEPA “Core” utilizzabile nei confronti del cliente sia consumatore che non consumatore consente al cliente Pagatore di chiedere il rimborso delle operazioni addebitate fino a 8 settimane dalla data di addebito, qualora l’importo sia errato o l’addebito non sia coerente con quanto concordato con l’Impresa Creditrice.
  • Addebito SEPA B2B (Business to Business) riservato esclusivamente a clienti non consumatori, non prevede in nessun caso il diritto del Pagatore a chiedere il rimborso al Beneficiario, se il mandato è stato validamente sottoscritto. Per limitare i rischi nei rapporti fra le imprese, la Banca del Pagatore deve verificare in via preventiva la validità del mandato con il Pagatore prima di addebitare sul suo conto la prima richiesta di addebito ricevuta.
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